Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

18/07/2017 - Sentenza Ezberger: la legge tedesca sulla cogestione da parte dei lavoratori dipendenti (MitBestG) passa indenne lo scrutinio della Corte di giustizia

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con sentenza del 18 luglio 2017 (C-566/15), la Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dal Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), nell’ambito di una controversia tra il sig. Erzberger e la TUI AG, in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza di tale società, ed in particolare al diritto di voto dei rappresentanti dei lavoratori in seno a detto consiglio. Il giudice del rinvio nutre dei dubbi con riguardo alla limitazione prevista, a tale riguardo, dalla legge tedesca sulla cogestione da parte dei lavoratori dipendenti (Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer). L’applicazione di tale legge ai fatti della specie implica che i dipendenti di una società filiale del gruppo TUI situata al di fuori del territorio tedesco non hanno né il diritto di voto né il diritto di candidarsi alle elezioni dei rappresentanti al consiglio di sorveglianza della capogruppo. Inoltre, i lavoratori del gruppo TUI che esercitino funzioni in seno a detto consiglio decadono dal loro ruolo nel caso in cui siano trasferiti presso una filiale situata al di fuori dal territorio tedesco. Il giudice del rinvio si domanda se tale legge sia compatibile con gli artt. 18 e 45 TFUE. La Corte ha in primo luogo ricordato che l’art. 18 TFUE, che sancisce il divieto generale di discriminazione in base alla cittadinanza, si applica autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto UE per le quali il TFUE non stabilisce divieti specifici di discriminazione. Ne consegue che, nel caso di specie, la situazione dei lavoratori occupati presso una filiale del gruppo TUI situata sul territorio di un altro Stato membro debba essere analizzata unicamente alla luce dell’art. 45 TFUE. Ciò premesso, la Corte ha precisato, in secondo luogo, che solo i lavoratori occupati presso una filiale del gruppo TUI che abbiano precedentemente lavorato presso una filiale di tale gruppo situata in Germania possono invocare l’art. 45 TFUE. La situazione dei lavoratori che hanno sempre lavorato in una filiale situata al di fuori di tale Stato membro non presenta alcun criterio di collegamento con la libera circolazione. Infine, la Corte ha giudicato che la Germania è autorizzata a circoscrivere il campo d’applicazione della legge sulla cogestione ai lavoratori occupati presso stabilimenti situati nel proprio territorio.