Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

08/07/2019 - Prima sentenza della Corte in applicazione dell’art. 260, par. 3, TFUE

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza dell’8 luglio 2019 (C-543/17, Commissione c. Belgio), la Corte di giustizia si è pronunciata per la prima volta sull’art. 260, par. 3, TFUE, articolo che consente alla Commissione di proporre e alla Corte di comminare sanzioni pecuniarie nei confronti di uno Stato membro che non abbia comunicato le misure di recepimento di una direttiva legislativa entro il termine previsto dalla stessa, già in occasione del primo ricorso ex art. 258 TFUE. Con tale sentenza, oltre a condannare il Belgio al pagamento, a partire dalla data della sentenza e fino all’avvenuto recepimento, di una penalità giornaliera, la Corte ha precisato che l’“obbligo di comunicare le misure di attuazione”, di cui all’art. 260, par. 3, TFUE, deve essere interpretato come l’obbligo degli Stati membri di comunicare informazioni sufficientemente chiare e precise in merito alle misure di attuazione di una direttiva. A suo avviso, quindi, “al fine di rispettare l’imperativo di certezza del diritto e di garantire il recepimento completo delle disposizioni della direttiva di cui trattasi sull’intero territorio interessato, gli Stati membri sono tenuti a indicare, per ciascuna disposizione di detta direttiva, la misura nazionale o le misure nazionali che ne assicurano l’attuazione. Una volta effettuata siffatta comunicazione, se del caso accompagnata dalla presentazione di una tabella di concordanza, incombe alla Commissione dimostrare, al fine di chiedere l’irrogazione, a carico dello Stato membro interessato, di una sanzione pecuniaria ai sensi della disposizione in esame, che talune misure di attuazione sono manifestamente mancanti o non riguardano l’intero territorio dello Stato membro interessato, fermo restando che non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento giurisdizionale avviato in applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, esaminare se le misure nazionali comunicate alla Commissione garantiscano un recepimento corretto delle disposizioni della direttiva di cui trattasi”.