argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Su rinvio del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) austriaco, la Corte di giustizia (sentenza 23 maggio 2019, causa C‑720/17, Mohammed Bilali c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) ha dichiarato che l’art, 19, par. 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’art. 16 della medesima, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve revocare tale status di protezione sussidiaria qualora lo abbia concesso senza che fossero soddisfatte le condizioni per tale concessione, basandosi su fatti che si sono successivamente rivelati errati, e sebbene non possa essere addebitato alla persona interessata di aver indotto in errore detto Stato membro in tale occasione.