argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C-486/18, RE c. MRC SAS), pronunciata su un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese, la Corte di giustizia ha precisato che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato durante un periodo in cui fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, la sua indennità di licenziamento deve essere determinata, ai sensi dell’Accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995 (contenuto nell’allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997), unicamente sulla base della retribuzione relativa alle prestazioni di lavoro svolte a tempo pieno dal lavoratore medesimo. Infatti, una normativa nazionale che si risolvesse in una riduzione dei diritti che discendono dal rapporto di lavoro in caso di congedo parentale potrebbe dissuadere il lavoratore dal fruire del congedo stesso e incitare il datore di lavoro a licenziare, tra i lavoratori, quelli che si trovano in una situazione di congedo parentale piuttosto che gli altri. Ciò si porrebbe in diretto contrasto con la finalità dell’Accordo quadro, che ha tra i suoi obiettivi quello di una migliore conciliazione della vita professionale con quella familiare.
In questo contesto, l’accordo quadri sul congedo parentale osta a una disposizione nazionale che implica che si prenda in considerazione la retribuzione ridotta che il lavoratore in congedo parentale a tempo parziale percepisce al momento del licenziamento.