Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

05/09/2019 - Secondo la Corte di giustizia l’Italia è venuta meno all’obbligo di attuare alcune misure contro la diffusione del batterio Xylella Fastidiosa

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con la sua sentenza del 5 settembre 2019 (C-443/18, Commissione c. Italia), la Corte ha concluso che alla scadenza del termine fissato dalla Commissione, vale a dire il 14 settembre 2017, l’Italia aveva omesso di rispettare due degli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. La Corte ha infatti constatato, in primo luogo, che l’Italia non ha proceduto immediatamente alla rimozione, nella zona di contenimento, almeno di tutte le piante infette nella fascia di 20 km della zona infetta confinante con la zona cuscinetto. In secondo luogo, le autorità competenti non hanno garantito, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l’anno.

La Corte ha invece respinto la domanda della Commissione diretta a far constatare un costante e generale inadempimento dell’obbligo di impedire la diffusione della Xylella in violazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. La Corte ha infatti osservato che la semplice constatazione della diffusione della Xylella non è sufficiente a corroborare tale conclusione, ma deve essere provata dalla Commissione specificamente.