Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

08/12/2016 - La Corte si pronuncia sui requisiti per l'affidamento c.d. 'in house' di appalti pubblici

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: appalti pubblici

Con una sentenza dell’8 dicembre 2016, resa nel caso Undis Servizi (causa C‑553/15), pronunciandosi a seguito di un rinvio pregiudiziale promosso dal nostro Consiglio di Stato, i giudici di Lussemburgo hanno affermato che, nell’ambito dell’applicazione della giurisprudenza della stessa Corte di giustizia in materia di affidamenti diretti degli appalti pubblici c.d. “in house” (ossia, senza indizione di una procedura di gara), al fine di accertare la sussistenza di uno dei requisiti essenziali per poter procedere a tale tipo di affidamento, consistente nello stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per l’amministrazione aggiudicatrice, segnatamente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che lo controllino, non si deve ricomprendere in tale attività quella imposta a detto ente da un’amministrazione pubblica, non sua socia, a favore di enti territoriali a loro volta non soci di detto ente e che non esercitino su di esso alcun controllo. Tale ultima attività deve essere considerata come un’attività svolta a favore di terzi.

E ancora, sempre secondo la Corte, al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per gli enti territoriali che siano suoi soci e che esercitino su di esso, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui loro stessi servizi, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali, all’occorrenza, l’attività che il medesimo ente affidatario abbia svolto per detti enti territoriali prima che divenisse effettivo tale controllo congiunto.