Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

11/10/2016 - L'Italia condannata per non avere pienamente recepito le disposizioni della direttiva UE in materia d'indennizzo delle vittime di reati

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Pronunciandosi a seguito di un ricorso per inadempimento introdotto dalla Commissione ex art. 258 TFUE, con una sentenza dell’11 ottobre 2016, resa nel caso Commissione c. Italia (causa C‑601/14), la Corte di giustizia – in linea, sostanzialmente, con le conclusioni dell’Avvocato generale Bot pronunciate nella stessa causa (v. in questa rubrica) – ha dichiarato e statuito che l’Italia, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza segnatamente dell’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.

In particolare, la Corte ha anzitutto affermato che la direttiva 2004/80 istituisce un sistema volto a facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo in situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. In quest’ottica, l’art. 12, par. 2, di tale direttiva, il quale pone a carico di tutti gli Stati membri l’obbligo di provvedere "a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime", deve essere interpretato nel senso che esso mira a garantire al cittadino dell’Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime “per ogni reato intenzionale violento” commesso sul proprio territorio. Orbene, benché – riconosce la Corte – gli Stati membri dispongano, in linea di principio, della competenza a precisare la portata della nozione di reati “intenzionali violenti” nel loro diritto interno, tale competenza non li autorizza tuttavia a limitare, salvo privare l’art. 12, par. 2, della direttiva in questione del suo effetto utile, il campo di applicazione del sistema di indennizzo delle vittime soltanto ad alcuni di questi reati. A giudizio della Corte, nel caso di specie risulta che non tutti i reati intenzionali violenti, quali precisati dal diritto italiano, sono coperti dal sistema di indennizzo vigente in Italia; e perciò la stessa Corte ha constatato la fondatezza del suddetto ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione.