Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

25/01/2017 - Mandato d'arresto europeo e resistenza alla consegna opposta dalla persona attinta. La Corte si pronuncia sull’obbligo, imposto alle autorità incaricate di dare esecuzione al mandato, di concordare la data della consegna

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 25 gennaio 2017, resa nel caso Vilkas (causa C‑640/15), la Corte di giustizia ha affermato, in sostanza, che la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009), avendo riguardo segnatamente ai suoi obiettivi, deve essere interpretata nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente debbono concordare una nuova data di consegna della persona attinta dal mandato d’arresto, qualora la sua consegna, entro un termine di dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata in applicazione delle pertinenti disposizioni della suddetta decisione, sia impedita dalla resistenza (qualificabile come causa di forza maggiore) ripetutamente opposta dal medesimo soggetto, sempreché, a causa di circostanze eccezionali, non fosse possibile, per tali autorità, prevedere siffatta resistenza e non fosse possibile evitarne le conseguenze, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

In particolare, secondo la Corte, un’interpretazione della decisione in questione secondo cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non dovrebbe più procedere alla consegna del ricercato né convenire, a tal fine, una nuova data di consegna con l’autorità giudiziaria emittente dopo la scadenza dei termini fissati dalla stessa decisione, potrebbe pregiudicare l’obiettivo, perseguito da quest’ultima, di accelerazione e di semplificazione della cooperazione giudiziaria. Ne deriva che la mera scadenza dei termini previsti non può sottrarre lo Stato membro dell’esecuzione al suo obbligo di proseguire il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo e di procedere alla consegna del ricercato, e le autorità interessate devono in effetti concordare, a tal fine, una nuova data di consegna.