Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/03/2017 - Velo islamico 2: il divieto di indossarlo su richiesta di un cliente non può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa tale da giustificare il licenziamento del dipendente in caso di suo rifiuto

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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La Corte di giustizia è stata interrogata dalla Corte di cassazione francese sul se la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i suoi servizi non siano più forniti da una dipendente che indossa il velo islamico possa essere considerata un «requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Secondo tale disposizione, infatti, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento vietata dalla direttiva non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

A tale riguardo, con la sentenza odierna (14 marzo 2017, C-188/15, Bougnaoui e Association de défense des droits de l’homme (ADDH) c. Micropole Univers) la Corte ha affermato che è solo in casi strettamente limitati che una caratteristica collegata, in particolare, alla religione può costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Infatti, tale nozione rinvia a un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dal contesto in cui viene espletata un’attività lavorativa e non include considerazioni soggettive, quali la volontà del datore di lavoro di tener conto dei desideri particolari del cliente.

La Corte ha quindi concluso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio del cliente che i suoi servizi non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi della direttiva, che possa giustificare il licenziamento di quella dipendente in caso di suo rifiuto di non indossare più il velo islamico.