Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

07/04/2016 - Motivi di ricorso avverso una decisione di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato competente: due recenti sentenze rese dalla Corte di giustizia

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con due recenti sentenze rese il 7 giugno 2016 nei casi Mehrdad Ghezelbash / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (causa C-63/15) e George Karim / Migrationsverket (causa C-155/15), la Corte di giustizia si è pronunciata in materia di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di uno Stato terzo. Nel primo caso, la Corte ha chiarito che l’art. 27, par. 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide deve essere interpretato nel senso che un richiedente asilo può invocare, nell’ambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento verso lo Stato competente adottata nei suoi confronti, l’errata applicazione del criterio relativo al rilascio di un visto, previsto all’art. 12 del medesimo regolamento.

Nel secondo caso, la Corte ha stabilito che l’art. 19, par. 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile a un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro. La Corte ha inoltre chiarito che l’art. 27, par. 1, autorizza che nell’ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, un richiedente asilo può dedurre la violazione della regola contenuta nell’art. 19, par. 2, secondo comma, del regolamento.