Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

21/06/2017 - Secondo la Corte di giustizia il titolare di un 'permesso unico di soggiorno' ha diritto di ottenere un assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in cui risiede

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con sentenza del 21 giugno 2017 (C-449/16Martinez Silva), la Corte di giustizia ha risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte d’appello di Genova nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Martinez Silva, cittadina di un paese terzo residente in Italia, titolare di un “permesso unico di soggiorno”, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (“INPS”) e al Comune di Genova. Il procedimento principale verte sul rifiuto opposto dall’INPS a una richiesta della sig.ra Martinez Silva volta ad ottenere un assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori (“ANF”), previsto dall’art. 65 della legge del 23 dicembre 1998 n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (“legge n. 448/1998”). L’INPS avrebbe rifiutato tale richiesta rilevando che, ai sensi della citata disposizione di diritto nazionale, la richiedente non aveva diritto ad ottenere l’ANF, in quanto essa non dispone di un permesso di soggiorno di lungo periodo. In tali condizioni, il giudice del rinvio nutre dei dubbi sulla compatibilità dell’art. 65 della legge n. 448/998 con il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (“direttiva 2011/98”).

La Corte ha chiarito che l’ANF costituisce una prestazione di sicurezza sociale, rientrante nelle prestazioni familiari di cui all’art. 3, par. 1, lett. j), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (“regolamento 883/2004”).

Ciò precisato, la Corte ha affermato che, conformemente all’art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98, in combinato disposto con l’art. 3, par. 1, lett. c), di quest’ultima, i cittadini di paesi terzi che, come la sig.ra Martinez Silva, sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, devono beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne, segnatamente, le prestazioni di sicurezza sociale disposte dal regolamento 883/2004, ivi inclusa una prestazione come l’ANF.

La Corte ne ha dedotto che l’art. 12 della direttiva 2011/98 osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell’art. 2, lett. c), di tale direttiva, non può beneficiare di una prestazione come l’ANF.