Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

29/06/2017 - Sentenza Popławski: sui motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo e sull'efficacia (in)diretta della decisione quadro 2002/584/GAI

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: mandato di arresto europeo - decisione quadro 2002/584/GAI

Con sentenza del 29 giugno 2017 (C-579/15), la Corte di giustizia si è pronunciata su una serie di quesiti pregiudiziali proposti dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), vertenti sull’interpretazione dell’art. 4, punto 6), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Il giudice del rinvio nutriva infatti dubbi sulla compatibilità della normativa olandese adottata in attuazione di tale disposizione con la decisione quadro.

La Corte ha in primo luogo giudicato che l’art. 4, punto 6), della decisione quadro osta a una normativa nazionale che preveda, in sostanza, che le autorità responsabili debbano rifiutarsi di eseguire un mandato di arresto europeo (MAE), rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà nei confronti di cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata in detto Stato membro, senza assicurarsi che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita nello Stato membro in questione.

In secondo luogo, la Corte ha precisato che le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI non hanno efficacia diretta. Ciononostante, il giudice nazionale è tenuto a interpretare le disposizioni di diritto interno pertinenti in modo da assicurarsi che, in circostanze come quelle del procedimento principale, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione del MAE garantiscano loro stesse l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per le quali è stato emesso il MAE.

Infine, la Corte ha affermato che il citato art. 4, punto 6) della decisione quadro non autorizza uno Stato membro a negare di eseguire un MAE emesso per la consegna di una persona la quale sia oggetto di una sentenza di condanna a un pena detentiva divenuta definitiva, per il solo motivo che detto Stato membro intende avviare nei confronti di tale persona alcuni procedimenti riguardanti i medesimi fatti per i quali detta condanna è stata pronunciata.