Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

19/04/2016 - Il Tribunale dell'Unione respinge un ricorso contro il rifiuto della Commissione di registrare una proposta di 'iniziativa dei cittadini europei'

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 19 aprile 2016, nel caso Costantini c. Commissione (causa T‑44/14), il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da un cittadino italiano (insieme ad altri ricorrenti) avverso il rigetto, da parte della Commissione, della domanda di registrazione della proposta di “iniziativa dei cittadini europei” (ICE) intitolata “Diritto all’assistenza a lungo termine: Condurre una vita degna e indipendente è un diritto fondamentale!”.

La proposta mirava all’adozione di “una normativa che tuteli il diritto fondamentale alla dignità umana, garantendo una tutela sociale adeguata e l’accesso a un’assistenza a lungo termine di qualità, sostenibile, oltre l’assistenza sanitaria”, e indicava, quali basi giuridiche su cui fondare tale normativa, gli artt. 14, 153 e 352 TFUE.

Con decisione del 5 novembre 2013, presa in applicazione dell’art. 4, par. 2, lett. b), del regolamento (UE) n. 211/2011 che ha disciplinato l’ICE, la Commissione aveva rifiutato la registrazione della proposta, poiché quest’ultima non rientrava manifestamente nell’ambito della sua competenza.

Nella sentenza odierna il Tribunale ha affermato che dal tenore letterale di quest’ultima disposizione risulta che la Commissione deve procedere a “un primo esame” degli elementi di cui dispone al fine di valutare se una proposta di ICE non rientri manifestamente nell’ambito della sua competenza. Alla luce di ciò la Commissione non ha commesso, secondo il Tribunale, alcun errore di valutazione nel rifiutare la registrazione, essendo manifesto che nessuno degli articoli del Trattato invocati le consente di presentare una proposta di atto del tenore di quella auspicata dai promotori dell’ICE. Per quanto riguarda in particolare l’art. 352 TFUE, il Tribunale ha anche precisato che “l’obiettivo di partecipazione democratica dei cittadini dell’Unione sotteso al meccanismo dell’ICE non può eludere il principio delle competenze di attribuzione e autorizzare l’Unione a disciplinare un settore per il quale non le è stata attribuita alcuna competenza”; circostanza che comporta che il rispetto delle condizioni cui è soggetto il ricorso a tale articolo si impone altresì nell’ambito di una proposta di ICE.