Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

20/11/2017 - La Corte conferma l'ordine di sospensione delle attività nella foresta di Białowieża e avverte la Polonia sulla possibilità di adottare una penalità giornaliera nel caso in cui non rispetti la sua ordinanza cautelare

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 20 novembre 2017, la Grande sezione della Corte ha reso l’ordinanza nel procedimento sommario C-441/17 R, Commissione c. Polonia, accogliendo la richiesta di misure cautelari presentata dalla Commissione nell’ambito di un ricorso per inadempimento nei confronti della Polonia (causa C-441/17).

Nell’ambito del ricorso principale la Commissione sostiene che le autorità polacche avrebbero adottato delle misure di gestione forestale nella foresta di Białowieża – consistenti, segnatamente, nell’abbattimento di alberi secolari e nella rimozione di tronchi d’albero marcescenti, al fine di combattere la diffusione di un parassita – violando gli standard ambientali imposti dalle dirr. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 2009/147/CE del PE e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Con l’ordinanza inaudita altera parte del 27 luglio, il Vicepresidente della Corte aveva già provvisoriamente accolto la richiesta presentata dalla Commissione, ordinando alla Polonia di sospendere l’esecuzione di dette misure di gestione forestale fino all’adozione dell’ordinanza di chiusura del procedimento sommario.

Tuttavia, in data 13 settembre 2017, la Commissione, ritenendo che la Polonia non avesse inadempiuto agli obblighi imposti dall’ordinanza, ha chiesto alla Corte di imporre allo Stato membro il pagamento di una penalità giornaliera, sulla base dell’art. 279 TFUE.

Nell’ordinanza del 20 novembre 2017, la Corte – dopo aver giudicato soddisfatti i requisiti necessari per l’adozione di misure cautelari – ha ricordato che l’art. 279 TFUE permette al giudice del procedimento sommario di adottare tutte le misure provvisorie necessarie al fine di garantire la piena efficacia della decisione nel procedimento principale, incluse ulteriori misure accessorie atte a garantirne l’efficacia. Così, il giudice del procedimento sommario può, sulla base dell’art. 279 TFUE, imporre al destinatario di un’ordinanza cautelare il pagamento di una penalità giornaliera nel caso in cui questo non rispetti il contenuto di tale ordinanza.

Nel caso di specie, la Corte ha dunque previsto che, nel caso in cui la Polonia dovesse venire meno al dovere di sospendere le operazioni di gestione forestale nella foresta di Białowieża, essa potrà adottare un’ordinanza ad hoc, sulla base dell’art. 279 TFUE, per costatare siffatta violazione ed imporre allo Stato membro il pagamento di una penalità giornaliera, a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza cautelare di cui trattasi.