Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

20/12/2017 - Sentenza Elite Taxi: il servizio UberPop costituisce un 'servizio nel settore dei trasporti' e può essere soggetto a licenze e ad autorizzazioni richieste dal diritto nazionale

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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In data 20 dicembre 2017, la Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale (causa C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi) del Juzgado de lo Mercantil n. 3 di Barcellona, innanzi al quale un’organizzazione professionale che raggruppa i tassisti della città spagnola, ha presentato ricorso sostenendo che Uber System Spain non avrebbe il diritto di fornire il servizio UberPop in questa città, a motivo che né la società, né i proprietari o i conducenti dei veicoli interessati, dispongono delle licenze e delle autorizzazioni imposte dalla normativa locale. Su questa base il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte come debba essere qualificato il servizio UberPop alla luce delle direttive 2000/31/CE e 2006/123/CE, e del TFUE, e quali conseguenze debbano essere tratte da tale qualificazione.

La Corte ha anzitutto rilevato che un servizio di intermediazione consistente nel mettere in relazione un autista non professionale con una persona che desideri avvalersi di un servizio di trasporto costituisce, in linea di principio, un servizio distinto dal servizio di trasporto realizzato grazie ad esso.

Ciò premesso, la Corte ha però osservato che, nella specie, il servizio UberPop non si limita a mettere in relazione siffatta domanda ed offerta di servizio di trasporto. Difatti, è proprio il servizio fornito da Uber a creare tale offerta e ad organizzarne il funzionamento generale, ad esempio definendo il prezzo massimo della corsa, esigendo il rispetto di certi standard di qualità e di sicurezza da parte dei veicoli, e verificando il comportamento degli autisti.

Per questi motivi, UberPop costituisce un servizio complessivo il cui elemento principale è un’attività “nel settore dei trasporti”, e in quanto tale non può essere qualificato come “servizio della società d’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE. Quest’ultima non è pertanto applicabile a un servizio di intermediazione come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

Ne consegue che, nel rispetto delle regole generali dei Trattati, gli Stati membri possono introdurre dei limiti e delle condizioni alla prestazione del servizio UberPop.