Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

10/04/2018 - Gli Stati membri possono vietare e reprimere penalmente l'esercizio illegale dell’attività di trasporto nell'ambito del servizio UberPop senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 10 aprile 2018 (causa Uber France SAS, C-320/16), la Corte di giustizia ha dichiarato che gli Stati membri possono vietare e reprimere l’esercizio illegale di un’attività come quella di UberPop - servizio che mette in contatto tramite un’applicazione per smartphone conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana -, senza dover previamente notificare alla Commissione un progetto di legge che stabilisca il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio, laddove quest’ultimo abbia caratteristiche identiche a quelle rilevate, rispetto all’analogo servizio prestato in Spagna, dalla sentenza del 20 dicembre scorso nella causa Uber Spagna.

Il quella sentenza, infatti, essa aveva concluso che UberPop Spagna rientrava nel settore dei trasporti, e non costituiva un servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, direttiva che impone appunto agli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamentazione che detti regole tecniche relative ai prodotti e servizi della società dell’informazione, a pena di successiva inopponibilità di tale legge o di tale regolamentazione ai singoli.