Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

02/05/2018 - Omesso versamento dell'IVA: secondo la Corte di giustizia il d.lgs. 158/2015 non viola il principio di equivalenza di cui all'art. 325 TFUE

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con sentenza del 2 maggio 2018, la Corte di giustizia si è pronunciata, in grande sezione, sulla domanda in via pregiudiziale promossa dal Tribunale di Varese in merito al caso Scialdone (causa C-574/15) relativo all’interpretazione dell’art. 4, par. 3, TUE, dell’art. 325, par. 1 e 2, TFUE, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore e della convenzione elaborata in base all’art. K.3 del TUE in merito alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Il giudice italiano si è interrogato sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle modifiche apportate al d.lgs. n. 74/2000 dal d.lgs. n. 158/2015 (che prevede una soglia di rilevanza penale pari a euro 250.000 per l’omesso versamento dell’IVA) in quanto, in caso di non conformità, egli dovrebbe disapplicarle e riprendere la versione iniziale del d.lgs. n. 74/2000, in forza del quale il sig. Scialdone sarebbe passibile di sanzione penale per omesso versamento dell’IVA. In sostanza, il giudice italiano ha chiesto alla Corte se i Trattati, la direttiva 2006/112/CE e la convenzione ostino a una normativa nazionale che prevede che l’omesso versamento dell’Iva acquisti rilievo penale solo se l’ammontare dell'imposta dovuta superi i 250.000 euro e una soglia d’incriminazione di 150.000 euro per omesso versamento dell’imposta sui redditi da parte del sostituto di imposta, con possibile violazione del principio di equivalenza.

Nella sua sentenza la Corte ha ritenuto che il fatto che la legislazione italiana preveda per l’omesso versamento dell'Iva inferiore ai 250.000 euro una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta, che siano previsti interessi di mora da versare all'amministrazione fiscale, e che il contribuente possa beneficiare di una riduzione della sanzione in funzione del momento in cui regolarizza la propria situazione, fa sì che il principio di effettività sia rispettato.

Pertanto, secondo la Corte, la direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, TUE, e l’art. 325, par. 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che l’omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l’importo IVA non versato superi una determinata soglia di rilevanza penale, diversa da quella, inferiore, prevista per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi.