Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

19/09/2018 - Secondo la Corte di giustizia la prospettiva della Brexit non può pregiudicare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal Regno Unito

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nella sua sentenza del 19 settembre 2018 su un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese (C-327/18 PPU, Minister for Justice and Equality c. RO), la Corte di giustizia ha precisato che la notifica da parte del Regno Unito della propria intenzione di recedere dall’Unione conformemente all’art. 50 TUE non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto dell’Unione in tale Stato membro e non pregiudica, pertanto, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE) da esso emesso. Inoltre, la mera notifica di recesso del Regno Unito non può essere nemmeno considerata una circostanza «eccezionale» in grado di giustificare il rifiuto di eseguire un MAE emesso da tale Stato membro. Una conseguenza del genere costituirebbe una sospensione unilaterale delle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, e contrasterebbe con il testo della medesima, secondo cui spetta al Consiglio europeo constatare una violazione, nello Stato membro emittente, dei principi sanciti all’art. 2 TUE ai fini della sospensione del MAE.

La Corte rileva, invece, che spetta certamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione esaminare se sussistano ragioni serie e comprovate di ritenere che, dopo il recesso dall’Unione dello Stato membro emittente, la persona oggetto di tale MAE rischi di essere privata dei propri diritti fondamentali e dei diritti derivanti, in sostanza, dalla decisione quadro. Tuttavia, visto che gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convezione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 continueranno ad applicarsi al Regno Unito anche dopo il recesso, è da presumere che questo Stato rispetterà anche dopo tale data nei confronti della persona che dev’essere oggetto della consegna il contenuto sostanziale dei diritti derivanti dalla decisione quadro; e, pertanto, solo in presenza di elementi concreti atti a dimostrare il contrario, le autorità giudiziarie dell’esecuzione potranno rifiutare di eseguire il MAE.