Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

21/11/2018 - La Corte di giustizia si pronuncia sull'accertamento della base imponibile ai fini dell'IVA mediante i c.d. studi settore

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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In risposta ad un rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, la Corte di giustizia (21 novembre 2018, causa C-648/16, Fontana c. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria) ha precisato che la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella contenuta in Italia negli artt. 62 sexies, co. 3, e 62 bis, del decreto legge n. 331/1993, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, che consente all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva 2006/112.