Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

28/03/2019 - Le conclusioni dell'Avvocato generale Tanchev in vista della prima sentenza ex art. 260, par. 3, TFUE

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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L’Avvocato generale Tanchev ha pronunciato il 28 marzo 2019 le sue conclusioni nella causa C-569/17 (Commissione c. Spagna), causa che porterà alla prima sentenza della Corte di giustizia basta sull’art. 260, par. 3, TFUE, ai sensi del quale la Corte può infliggere una sanzione pecuniaria, contestualmente alla condanna per inadempimento, a uno Stato che «non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa». Si tratta della causa promossa da un ricorso proposto dalla Commissione nei confronti della Spagna per non avere adottato le misure necessarie all’attuazione, entro il 21 marzo 2016, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale propone alla Corte di dichiarare che la Spagna è venuta meno ai suoi obblighi di comunicazione e che, di conseguenza, deve esserle inflitta una penalità giornaliera. Ciò facendo, egli suggerisce un’interpretazione estensiva della nozione di Stato membro che «non abbia adempiuto» all'obbligo di comunicare le misure di attuazione, di cui all’art. 260, par. 3, TFUE. A suo avviso, infatti, tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che include l’inadempimento, da parte di uno Stato membro, di un obbligo «sostanziale» di attuazione, che comprenderebbe tanto un inadempimento totale dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva, quanto una comunicazione di misure che costituiscono un’attuazione incompleta o non corretta della direttiva di cui trattasi.

Quanto poi alla sanzione infliggibile (nel caso di specie una penalità giornaliera di 106.000 euro), l’Avvocato generale ritiene che la Corte possa infliggere il pagamento di una somma forfettaria unitamente ad una penalità oppure soltanto una sanzione pecuniaria non proposta dalla Commissione in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, entro il massimale previsto in tale disposizione per l’importo della sanzione pecuniaria. In ogni caso, ai fini del calcolo della sanzione, giorno iniziale dell’inadempimento dovrà considerarsi quello della scadenza fissata nel parere motivato per porre rimedio a tale inadempimento.