Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

17/01/2023 - La Corte annulla la decisione della Commissione che ha ammesso la partecipazione del Kosovo all’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con la sentenza del 17 gennaio 2023, causa C-632/20 P, Spagna c. Commissione, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha annullato la sentenza del 23 settembre 2020, T-70/19, Spagna c. Commissione, con cui il Tribunale dell’Unione aveva respinto il ricorso della Spagna contro la decisione della Commissione del 18 marzo 2019 che aveva ammesso l’Autorità nazionale di regolamentazione sulle comunicazioni elettroniche (ANR) del Kosovo a partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC (l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche), nonché al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC. Facendo riferimento al parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 2010 sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo (CIJ Recueil 2010, p. 403), la Corte ha osservato che il Kosovo può essere equiparato a un «paese terzo», ai sensi del regolamento del regolamento 2018/1971, senza violare il diritto internazionale, e che pertanto esso può partecipare al BEREC. Statuendo definitivamente sulla controversia la Corte ha però annullato la decisione controversa in quanto la stessa non poteva essere adottata sul fondamento dell’art. 17 TUE a titolo delle funzioni esecutive e di rappresentanza esterna della Commissione. Tuttavia, per non pregiudicare la partecipazione dell’ANR del Kosovo al BEREC, la Corte ha deciso di mantenere gli effetti della decisione della Commissione fino all’entrata in vigore di eventuali nuovi accordi di lavoro conclusi tra il BEREC, l’Ufficio BEREC e l’ANR del Kosovo. Il mantenimento degli effetti di tale decisione non può tuttavia superare un termine ragionevole di sei mesi.