Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/07/2022 - La Danimarca è venuta meno ai propri obblighi di diritto dell’Unione non cessando di utilizzare la denominazione "Feta" per formaggi destinati all'esportazione verso paesi terzi

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nella sentenza del 14 luglio 2022, C-159/20, Commissione c. Danimarca (AOP Feta), la Corte di giustizia ha precisato che il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, non esclude dal divieto di usare di una denominazione registrata prodotti non oggetto di registrazione, che siano fabbricati nell'Unione e destinati all'esportazione verso paesi terzi. La Corte osserva infatti che è in quanto diritto di proprietà intellettuale che le DOP e le indicazioni geografiche protette (IGP) sono tutelate dal regolamento n. 1151/2012; e l'uso di una DOP o di una IGP per designare un prodotto fabbricato nel territorio dell'Unione che non soddisfa le specifiche applicabili viola nell'Unione il diritto di proprietà intellettuale costituito dalla presente DOP o dalla presente IGP, anche se questo prodotto è destinato all'esportazione verso paesi terzi. Inoltre, l'obiettivo delle DOP e delle IGP è di aiutare i produttori di prodotti legati ad una zona geografica garantendo un reddito equo rispetto alle qualità dei loro prodotti, garantendo protezione uniforme delle denominazioni come diritto di proprietà intellettuale nel territorio dell'Unione e fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà del prodotto che gli conferiscono un valore aggiunto. Ebbene, l'uso della DOP "Feta" per designare prodotti fabbricati nel territorio dell'Unione che non soddisfano le specifiche di tale DOP pregiudica tali obiettivi, anche se tali prodotti sono destinati ad essere esportati in paesi terzi. Risulta quindi sia dal dettato del regolamento n. 1151/2012 sia dal contesto e dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento che tale uso rientra nei comportamenti vietati da tale regolamento. La Corte conclude che, non avendo impedito e fermato tale uso commesso sul proprio territorio, la Danimarca è venuta meno agli obblighi previsti dal regolamento n. 1151/2012.