Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

15/04/2021 - Un richiedente asilo deve poter invocare delle circostanze successive all’adozione di una decisione di trasferimento contro la quale egli propone ricorso

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 15 aprile 2021 (C-194/19, H.A. c. Belgio), la Corte di giustizia ha dichiarato che un ricorso di annullamento proposto avverso  una  decisione  di   trasferimento di un richiedente asilo, nell’ambito del quale il giudice adito non possa tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (c.d. regolamento Dublino III), non garantisce una tutela giurisdizionale sufficiente in quanto non consente all’interessato di esercitare i diritti che gli sono conferiti da detto e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, la Corte ha aggiunto che una siffatta tutela può essere garantita anche, nell’ambito del sistema giurisdizionale nazionale considerato nel suo complesso, grazie a un mezzo di ricorso specifico, distinto da un ricorso volto a garantire il controllo della legittimità di una decisione di trasferimento, che consenta di tener conto di simili circostanze. Detto mezzo di ricorso specifico deve tuttavia garantire all’interessato la possibilità di impedire alle autorità competenti dello Stato membro richiedente di procedere al suo trasferimento, qualora una circostanza successiva alla decisione di trasferimento osti alla sua esecuzione.