Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

24/05/2017 - Il TAR Lazio ritiene che nel silenzio della legge la nomina a direttore di un istituto museale debba essere riservata a cittadini italiani

argomento: Giurisprudenza - Italiana

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Con la sentenza n. 6171 del 24 maggio 2017 il TAR Lazio ha accolto un ricorso contro la nomina dei direttori di due istituti museali italiani, uno dei quali di cittadinanza austriaca, avvenuta a seguito di apposita selezione pubblica bandita a seguito del d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito con L. 29 luglio 2014, n. 106). L’accoglimento del ricorso risulta motivato, oltre che da ragioni attinenti allo svolgimento della procedura concorsuale, dall’illegittimità, a giudizio dei giudici amministrativi di primo grado, “della nomina di soggetti privi della cittadinanza italiana a ricoprire questo tipo di incarico, il quale comporta l’esercizio di poteri amministrativi autoritativi, riservati ai cittadini italiani alla stregua di una corretta interpretazione della normativa eurounitaria e nazionale vigente”.

Va ricordato che, come riportato in questa Rubrica, il Consiglio di Stato ha invece a suo tempo chiarito, con la sentenza 10 marzo 2015, n. 1210, come non sia consentito, alla luce dell’art. 45 TFUE e di una lettura “comunitariamente” orientata dell’art. 51 Cost., riservare ai cittadini italiani la funzione di presidente di un’Autorità portuale (benché questa implichi l’utilizzo di poteri pubblicistici non meno rilevanti che non quella di direttore di museo), pur in assenza di una esplicita previsione dei legge che consenta la partecipazione a quella determinata carica anche di cittadini di altra Stati membri.