Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

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Il superiore interesse del minore, cittadino europeo, e la normativa nazionale in materia d´immigrazione (di Maurizio Orlandi)


Con la sentenza dell’11 marzo 2021, in causa C-112/20, M.A. c. Belgio, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla legittimità di un provvedimento di rimpatrio di cittadino di uno Stato terzo rispetto all’Unione europea, non regolarmente soggiornante in Belgio, ma con una compagna ed una figlia di cittadinanza belga.

In tale pronuncia la Corte di giustizia, dopo aver ricordato al giudice nazionale che, in taluni casi, la cittadinanza europea della figlia può determinare il diritto dei genitori, cittadini di Paesi terzi, a rimanere sul territorio nazionale, la Corte ha anche chiarito che, nell’adot­tare una decisione di rimpatrio, il giudice deve necessariamente tenere in considerazione l’in­te­res­se “superiore” di sua figlia minore a vivere con i genitori e a risiedere in territorio europeo.

In the judgement of 11 March 2021, in case C-112/20, M.A. v. Belgium, the Court of Justice ruled on the legitimacy of a repatriation order for a citizen of a third country with respect to the European Union, not legally residing in Belgium, but with a partner and a daughter of Belgian citizenship.

In this ruling, the Court of Justice, after reminding the national court that, in some cases, the European citizenship of the child can determine the right of the parents, citizens of third countries, to remain on the national territory, the Court also clarified that in adopting a return decision, the judge must necessarily take into account the “best interests” of the child to live with his parents and to stay on the European territory.

Keywords

European citizenship – Right of movement and residence – Direct effect of Art. 20 TFEU – Genuine enjoyment of the substance of the rights conferred by the status of citizen of the Union – Decision to repatriate a third-country national – Best interests of the child – Right to a family life – Relevance of the child’s best interests in decisions involving his or her parents.

SOMMARIO:

I. I fatti all’origine della controversia - II. Il diritto al ricongiungimento delle persone dimoranti in territorio europeo con un familiare extracomunitario - III. La direttiva 2008/115 sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno č irregolare - IV. I diritti implicati dalla cittadinanza europea - V. Il superiore interesse del fanciullo - VI. Il diritto ad una vita familiare


I. I fatti all’origine della controversia

Con la sentenza dell’11 marzo 2021, in causa C-112/20, M.A. c. Belgio, la Corte di giustizia ha affrontato un caso solo apparentemente semplice, con alcune problematiche che erano già state parzialmente affrontate nella sentenza Zambrano [1] ed altre nella sentenza TQ [2], elementi che probabilmente hanno fatto sì che la Corte abbia ritenuto che, per l’emanazione della propria pronuncia, non era necessaria la presentazione delle conclusioni da parte dell’avvocato generale. Il caso, comunque interessante, ha coinvolto l’espulsione di un cittadino extra-comunitario, il sig. M.A., il quale si trovava in Belgio senza il prescritto permesso di soggiorno e che, per di più, aveva commesso dei reati in quello Stato. Trovandosi in apparente condizione di soggiorno irregolare, il 24 maggio 2018 il sig. M.A., è stato oggetto di una «decisione di rimpatrio» emanata dalle competenti autorità in conformità con la direttiva 2008/115 [3], decisione nella quale veniva considerato rappresentare «una minaccia per l’ordine pubblico». Il giorno successivo, la decisione di rimpatrio veniva integrata dal divieto di rientrare in territorio belga. Il Conseil du contentieux des étrangers, con sentenza del 21 febbraio 2019, confermava la decisione di rimpatrio, sentenza che però veniva impugnata innanzi al Conseil d’État del Regno del Belgio. Se la situazione sulla quale il Conseil d’État era chiamato a pronunciarsi sembrava semplice, in realtà lo era solo apparentemente. In effetti la valutazione della legittimità della decisione di rimpatrio era complicata dal fatto che, sin dall’inizio della procedura, il sig. M.A. aveva evidenziato di avere una compagna belga e soprattutto, che da questa relazione era nata una figlia la quale aveva acquisito la cittadinanza belga e dunque risultava pienamente titolare di tutti i diritti derivanti dalla cittadinanza europea. Vi è da aggiungere che la decisione di rimpatrio metteva a repentaglio il diritto alla vita familiare del sig. M.A. e soprattutto quello di sua figlia, diritto che essendo sancito all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [4] e all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (o CEDU) [5] è qualificabile come [continua ..]


II. Il diritto al ricongiungimento delle persone dimoranti in territorio europeo con un familiare extracomunitario

In primo luogo, nonostante la Corte di giustizia nella sentenza M.A. c. Belgio non vi abbia fatto riferimento, va ricordato che, in via generale, il diritto internazionale e il diritto dell’Unione europea, in un caso come quello di causa, non sembravano in grado di assicurare automaticamente il diritto al ricongiungimento familiare del sig. M.A. con la sua compagna o con sua figlia. In effetti secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, «conformemente ad un consolidato principio di diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto – senza pregiudizio degli obblighi per essi derivanti dai Trattati – di controllare l’ingresso di cittadini non nazionali sul loro territorio» [9]. In particolare, in materia d’immigrazione e di ricongiungimento, l’art. 8 della CEDU (e quindi presumibilmente anche l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» che, ai sensi dell’art. 52, par. 3 della stessa Carta, deve essere letto in conformità con la CEDU [10]), che tutela la vita familiare, «non può essere interpretato nel senso che esso implichi per uno Stato membro l’obbligo generale di rispettare la scelta, da parte di coppie coniugate, della loro comune residenza e di consentire il ricongiungimento familiare sul proprio territorio» [11]. Analogamente nella sentenza O. e S. la Corte aveva affermato che «gli articoli 7 e 24 della Carta, pur sottolineando l’importanza, per i figli, della vita familiare, non possono essere interpretati nel senso che essi priverebbero gli Stati membri del potere discrezionale di cui dispongono nell’esa­minare le domande di ricongiungimento familiare» [12]. Ne deriva che, in materia di immigrazione, il diritto al rispetto della vita familiare sancito all’art. 8 della CEDU, e all’art. 7 della Carta, oltreché le altre disposizioni di diritto internazionale in materia [13], non sono di per sé suscettibili di far «sorgere a favore dei familiari il diritto soggettivo ad essere ammessi nel territorio di uno Stato» [14]. Tutto questo a meno che ‒ come nel caso di specie ‒ tale diritto non derivi da altre fonti o non ricorrano situazioni particolari che devono essere valutate attentamente [15]. In linea generale la facoltà di un cittadino di paese terzo, dimorante in territorio europeo a vivere con la [continua ..]


III. La direttiva 2008/115 sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno č irregolare

Considerando che il sig. M.A non poteva beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare previsto dalla direttiva 2004/38, o dalla direttiva 2003/86, o dalla normativa belga [26], secondo quanto accertato dalle giurisdizioni dello Stato territoriale, si trovava nella condizione di «soggiornante irregolare» sul territorio di uno Stato membro [27]. Ne derivava che, come confermato dalla Corte di giustizia con giurisprudenza costante, in quanto rientrante «ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 [...], nella sfera di applicazione della direttiva stessa, dev’essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni previste da quest’ultima al fine del suo allontanamento e ciò fintantoché il soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato» [28]. In altri termini, ai sensi della direttiva 2008/115, lo Stato belga era in linea di principio legittimato [29] – o meglio tenuto [30] – ad adottare nei confronti del sig. M.A. una decisione di rimpatrio con la quale fissare per la sua “volontaria” partenza «un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni» [31]. Evidentemente, allo scadere del periodo indicato, se il sig. M.A. non avesse provveduto volontariamente a lasciare il territorio nazionale, lo Stato belga sarebbe stato tenuto [32] ad adottare «tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio» [33], ed a farlo celermente [34]. Tutto questo, evidentemente, facendo salvo il diritto del sig. M.A. di contestare, come fatto nel caso di specie, il provvedimento di rimpatrio davanti ad un organo giurisdizionale indipendente [35].


IV. I diritti implicati dalla cittadinanza europea

Nel formulare la propria risposta al giudice nazionale la Corte di giustizia non affronta immediatamente la questione pregiudiziale che le è stata sottoposta ma ricorda, in via preliminare, un concetto di base: che la figlia del sig. M. A. è una cittadina dell’Unione europea ed in quanto tale, titolare dei diritti garantiti agli artt. 20 e ss. del TFUE. In questo contesto risulta da una consolidata giurisprudenza che «lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri […]» [36]. Se, in linea di principio, l’art. 20 TFUE, in assenza di un collegamento diretto con la circolazione delle persone tra gli Stati membri non trova applicazione [37], le cose cambiano quando entrano in gioco gli “aspetti essenziali” od il “nucleo fondamentale” dei diritti di cittadinanza [38]. La Corte infatti ha già da tempo riconosciuto che «l’art. 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell’Unione […]» [39] e questo indipendentemente dal fatto che sussista un elemento di collegamento con la circolazione delle persone [40]. Si tratta peraltro di situazioni «molto particolari» [41], che possono prendere corpo solamente quando non sia possibile beneficiare del ricongiungimento familiare in applicazione del diritto derivato [42]. Nel caso di specie la Corte ha più precisamente rammentato che la cittadinanza europea della propria figlia «può comportare che debba essere riconosciuto al sig. M.A. un titolo di soggiorno nel territorio belga in forza del­l’articolo 20 TFUE. Ciò avverrebbe, in linea di principio, se, in mancanza di un siffatto permesso di soggiorno, il sig. M.A. e sua figlia si vedessero costretti a lasciare il territorio dell’Unione complessivamente considerato» [43]. Si tratta quindi di un diritto che non spetta al sig. M.A in via originaria, ma che gli deriva da quello della propria figlia a beneficiare del nucleo essenziale dei diritti garantiti al cittadino europeo [44]. Tale ipotesi si verifica, come la Corte aveva già chiarito nella sentenza Zambrano, quando uno Stato dinieghi il permesso di soggiorno «a una persona, [continua ..]


V. Il superiore interesse del fanciullo

Fatta la richiamata premessa, la Corte di giustizia ha proceduto ad esaminare in maniera più tecnica la questione che le è stata sottoposta, cioè la valutazione del ruolo da attribuire al superiore interesse del fanciullo nelle vicende del padre, e scioglie i dubbi che attanagliavano il giudice remittente, giungendo peraltro a conclusioni perfettamente in linea con quelle già sviluppate sulla base della sentenza TQ e degli artt. 20 e ss. TFUE. Non sorprendentemente [64], la Corte ha ricordato che la direttiva 2008/115, all’articolo 5, lettera a), riprendendo l’impostazione sancita nell’artico­lo 24 della Carta (il cui testo come esplicitamente chiarito nelle spiegazioni relative all’interpretazione dell’art. 24 è inspirato dall’art. 3 della Convenzione di New York [65]), stabilisce che: «nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione: a) l’interesse superiore del bambino; b) la vita familiare [...]» [66]. In questo contesto la Corte ha potuto legittimamente valorizzare la portata dell’art. 24 della Carta il quale, come già ricordato, può assumere rilievo esclusivamente nell’ambito di applicazione del diritto europeo. Come chiarito dalla Corte di giustizia, l’art. 5 della direttiva e l’art. 24 della Carta enunciano «una norma generale che si impone agli Stati membri non appena questi ultimi attuino la citata direttiva, il che avviene in particolare quando, come nel caso di specie, l’autorità nazionale competente adotta una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d’ingresso, nei confronti del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato sia irregolare e che sia, inoltre, padre di un minore che soggiorni regolarmente in tale territorio» [67]. Come già chiarito nella sentenza TQ, l’articolo 5, lettera a), definisce il diritto del minore in maniera oggettiva e assoluta. Esso «comporta che, quando uno Stato membro intende adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, ai sensi della direttiva 2008/115, esso deve, in ogni fase della procedura, prendere necessariamente in considerazione l’interesse superiore del bambino» [68]. Nel caso di specie la Corte riprende tale impostazione, che lo rammentiamo, [continua ..]


VI. Il diritto ad una vita familiare