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Dalla saga Taricco all'affaire Weiss: primato del diritto dell'Unione, tra giudicati costituzionali non recognoscentes e la regola dello «squilibrio» *

Ezio Perillo

Dopo le sentenze Taricco, I e II, della Corte di giustizia UE e dopo talune recenti sentenze della Corte costituzionale italiana in materia, i rapporti tra diritto dell’Unione Europea, diritto penale e garanzie costituzionali sembrano assestarsi sulla linea di frontiera dei «limiti e contro– limiti», alla ricerca di un equilibrio in cui la sovranità resta una prerogativa degli Stat: pertanto la  sua eventuale tutela, in caso d’invasioni di campo da parte di atti delle istituzioni dell’Unione ritenuti ultra vires sarebbe un compito delle corrispondenti Corti costituzionali. Su questa linea anche la recente sentenza Weiss del 5 maggio 2020 della Corte Costituzionale tedesca.

Secondo l’autore, la connaturata «prevalenza» del diritto dell’Unione costituisce, tuttavia, un fattore giuridico di «squilibrio coordinato» assolutamente indispensabile per la tenuta del sistema integrato europeo, nel quale gli obblighi e i diritti di origine europea devono essere rispettati da ogni giudice nazionale salvo che the Masters of the Treaties, ma solo loro, non decidano all’unanimità diversamente.

After the Taricco I and II judgments of the EU Court of Justice and after some recent judgments of the Italian Constitutional Court on the matter, the relations between European Union law and national criminal law seem to find a compromise between “limits and counter-limits”, in a kind of legal equilibrium in which sovereignty remains a prerogative of the Member States. Therefore, the protection against European institutions’s acts supposed to be ultra vires would be, eventually, an exclusive task of the Constitutional Courts concerned. The recent 5 May 2020 judgment of the German Constitutional Court goes also along this line.

In the opinion of the author, the ‘primacy’ principle of EU law constitutes nevertheless a ‘coordinated-imbalanced’ legal factor between the two orders [“lo squilibrio”], absolutely indispensable in order to preserve the integrated European system. A system in which the obligations and the rights of European origin must be respected, ante omnia et erga omnia, unless the Masters of the Treaties, decide otherwise, by unanimity.

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Sommario:

I. Ricorsi storici di sovranità a confronto: il 5 maggio 1821 del Manzoni e quello 2020 della sentenza Weiss del Bundesverfassungsgericht - II. La “sovranità” del diritto penale nazionale e il “primato” del diritto dell’Unione: due prerogative tra loro conciliabili? - III. Le recenti posizioni della Corte costituzionale italiana e della Corte di giustizia al riguardo - IV. Il limite dell’identità nazionale e quello dell’identità dell’Unione. – V. Conclusioni: né un rapporto di divergenza, né “d’intersecazione” e ancor meno di “sbarramento” nell’interpreta­zione del diritto penale nazionale e del diritto dell’Unione, ma un rapporto d’integrazione funzionale, nel rispetto della regola dello “squilibrio” - NOTE


I. Ricorsi storici di sovranità a confronto: il 5 maggio 1821 del Manzoni e quello 2020 della sentenza Weiss del Bundesverfassungsgericht

Nella memoria di tutti gli studenti liceali italiani, il 5 maggio (anche senza l’indicazione dell’anno) resta per antonomasia il giorno della morte di Napoleone Bonaparte. Un ricordo legato al titolo della celebre ode che Alessandro Manzoni dedicò al formidabile stratega transalpino, quale protagonista di un nuovo fermento politico-civile di sovranità a dimensione europea, pensiamo ad esempio al suo code civil. Un fermento intrapreso in una fase storica del nostro Continente posta a cavallo tra “due secoli l’un contro l’altro armati”. “Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza”, fu – come si sa – la risposta interlocutoria del grande poeta milanese. Oggi, nello stesso giorno di maggio di questo horribilis annus 2020, a ri­accendere nell’Europa dell’Unione le braci delle sovranità nazionali è un’al­tra sentenza e tuttavia non meno ardua. Una sentenza sulla quale giuristi di ogni parte d’Europa (tra cui io stesso) hanno già scritto in pochi mesi, «dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre [e soprattutto] al Reno», fiumi d’inchiostro in favore o contro questo complesso verdetto costituzionale tedesco. La sentenza è quella pronunciata, appunto il 5 maggio 2020, dal Bundesverfassungsgericht (BvG) nella causa Weiss. L’oggetto del contendere verteva sulla validità di due decisioni adottate da due tra le più autorevoli e imparziali istituzioni dell’Unione, la Banca Centrale Europea (BCE) e la Corte di giustizia. Con la prima decisione, la BCE aveva lanciato un piano di acquisto di titoli pubblici da effettuare sui mercati finanziari secondari degli Stati membri, il c.d. PSPP del 2015, e destinato a far fronte alla difficile crisi attraversata in quel momento dall’euro. La seconda decisione, invece, era la sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia (C-493/17), pronunciata l’11 dicembre 2018, in merito appunto alla validità del PSPP della BCE. Ebbene, secondo i giudici costituzionali tedeschi, dette decisioni erano state prese, dalle rispettive istituzioni dell’Unione, nel mancato rispetto delle competenze ad esse attribuite dai Trattati, come pure in violazione dei limiti imposti dal generale principio di proporzionalità. Tali decisioni poi, in quanto direttamente lesive del fondamentale diritto alla [continua ..]

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II. La “sovranità” del diritto penale nazionale e il “primato” del diritto dell’Unione: due prerogative tra loro conciliabili?

Nella sentenza n. 115/2018 del 10 aprile 2018 (quella appunto della causa M.A.S) la Corte costituzionale ha così, essenzialmente, disposto: «[…] qualora si reputasse possibile da parte del giudice penale il confronto tra frodi fiscali in danno dello Stato e frodi fiscali in danno dell’Unione, al fine di impedire che le seconde abbiamo un trattamento meno severo delle prime quanto al termine di prescrizione, … l’art. 325, par. 2, TFUE non perderebbe il suo tratto non adeguatamente determinato per fungere da base legale di tale operazione in materia penale, posto che i consociati non avrebbero potuto, né oggi potrebbero sulla base del solo quadro normativo, raffigurarsi tale effetto. Bisogna aggiungere che una sufficiente determinazione non sarebbe rintracciabile neppure nell’enunciato della sentenza Taricco [della Corte di giustizia], relativo ai “casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato” […]. Si tratta infatti di un enunciato generico, che, comportando un apprezzamento largamente opinabile, non è tale da soddisfare il principio di determinatezza della legge penale e in particolare da assicurare ai consociati una sua sicura percezione. (…). Ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni sollevate, perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento». Nella successiva sentenza n. 20/2019 del 23 gennaio 2019, la Corte costituzionale ribadirà sostanzialmente questa linea di diritto, applicandola anche al di fuori della materia penale, con riferimento in particolare alla tutela dei diritti fondamentali. Essa statuirà come segue: “Questa Corte (sentenza n. 269 del 2017) ha già rilevato che i principi e i diritti enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), e che la prima costituisce pertanto “parte del diritto dell’Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale”. Ha [continua ..]

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III. Le recenti posizioni della Corte costituzionale italiana e della Corte di giustizia al riguardo

Al fine di giustificare il controllo “ponte” sulla portata del principio del primato del diritto europeo da parte del giudice costituzionale, in particolare in materia penale, è stato anche invocato l’obbligo, cui sono soggette in­vero tutte le istituzioni dell’Unione, ivi compresa la Corte di giustizia, di rispettare «l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale», come espressamente previsto dal nuovo testo dell’articolo 4 TUE. Un’exceptio, questa dell’identità, non di poco momento. Rimanendo, prudentemente, nei limiti di questo mio scritto –prudenza per me dovuta ché penalista non sono– ci si può allora chiedere, in primo luogo, quanto segue: rispetto a detto nuovo obbligo posto a carico dell’Unione dal citato art. 4 TUE, come si deve intendere la nozione dell’identità nazionale di ciascuno Stato membro? Tale nozione coinciderebbe, ad esempio, con «la struttura» che si trova scolpita nella lettera dell’eventuale Costituzione formale su cui si fonda l’or­dinamento dello Stato membro corrispondente (l’identità costituzionale)? Oppure detta nozione, pur ricomprendendo tutti i contenuti di questo supremo documento giuridico, non dovrebbe piuttosto riferirsi all’opus vivente su cui si regge ciascuno Stato membro (l’identità nazionale)? Cosa significa comunque, oggi, per le istituzioni dell’Unione, rispettare i tradizionali elementi su cui si fonda detta identità, cioè il popolo, il territorio e la sovranità, allorquando detti elementi non hanno più gli originali contenuti con cui si sono incardinati nell’originaria «struttura» del corrispondente Stato membro? Invero, nell’Unione, il cittadino nazionale (il popolo) non è forse, nel frattempo, diventato anche cittadino europeo, titolare cioè di diritti e di obblighi di origine sovranazionale? (v.  art. 20 TFUE). E il territorio di casa sua non si è forse aperto verso «uno spazio [europeo] di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne»? (v. art. 3, par. 2, TUE). Infine, è pacifico che il mercato nazionale un tempo sovrano non ha più barriere né bandiere e che in questo ed altri settori del diritto [continua ..]

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IV. Il limite dell’identità nazionale e quello dell’identità dell’Unione. – V. Conclusioni: né un rapporto di divergenza, né “d’intersecazione” e ancor meno di “sbarramento” nell’interpreta­zione del diritto penale nazionale e del diritto dell’Unione, ma un rapporto d’integrazione funzionale, nel rispetto della regola dello “squilibrio”

Il principio di legalità in materia penale è solennemente sancito sia dalla nostra Carta costituzionale, sia dalla Carta dei diritti fondamentali del­l’Unione europea, come pure dalla Convenzione di Roma del 1950. Ai sensi dell’art. 52 della Carta dell’Unione, queste tre diverse fonti normative, lungi dall’escludersi o dall’“intersecarsi” l’una con l’altra, sono invece tra loro, all’interno dell’ordinamento dell’Unione, compatibili, secondo moduli interpretativi tesi ad assicurare l’opportuna interazione, nei diversi casi di specie. Il primo modulo propone in sostanza un’interpretazione “pan-europea” delle due fonti coinvolte: tra Carta e Convenzione di Roma il significato e la portata dei corrispondenti diritti devono cioè essere “uguali”, senza che sia tuttavia preclusa la possibilità che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa di quella della Convenzione europea. Il secondo modulo è invece quello che, riferendosi ai diritti che la Carta sancisce come fondamentali perché risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, consente di procedere ad una interpretazione delle corrispondenti disposizioni della Carta, e solo di queste, «in armonia» con dette tradizioni. Alla luce di queste precise indicazioni ermeneutiche, si può quindi, anzitutto, osservare che il criterio posto alla base di entrambi detti moduli è quello di un’utile integrazione interpretativa tra le fonti coinvolte e non quello di un possibile “sbarramento” tra questa e quella fonte. Né varrebbe invocare al riguardo il criterio diretto a “preservare” la prerogativa del giudice la cui fonte giuridica è di natura costituzionale, attraverso una sorta di precedenza interpretativa rispetto al giudice la cui fonte sarebbe in sostanza considerata “esterna” all’ordinamento di cui si tratta. A questo proposito, è stato inoltre opportunamente considerato che il crimen europeo, che per sua natura non può certo prescindere dalla matrice, per così dire, “ereditaria” delle norme nazionali primogenite, deve comunque fondarsi anch’esso sulla categoria della “qualità della legge”, articolata nei suoi due predicati imprescindibili, quelli [continua ..]

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NOTE

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