Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

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Verso un sistema giurisdizionale a 'specializzazione decentrata'? Brevi note sulle forme di specializzazione del sapere giudiziario dell'Unione all'indomani della riforma del Tribunale (di Jacopo Alberti, Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università Statale di Milano.)


Nonostante il tramonto del paradigma dei Tribunali specializzati e la forte vocazione “generalista” che attualmente connota il Tribunale, il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione europea non si è privato di forme altamente specializzate di sapere giudiziario, come dimostrato dalle sempre crescenti (per numero ed importanza) commissioni di ricorso interne alle agenzie dell’Unione e dal Tribunale unificato dei brevetti. Questi organismi, tuttavia, dimostrano come il perseguimento di forme specializzate di tutela giurisdizionale stia avvenendo solamente alla periferia del sistema giudiziario dell’Unione, ben al di fuori del perimetro istituzionale della Corte di giustizia dell’Unione europea. Questa emersione di un sistema giurisdizionale a “specializzazione decentrata” dimostra chiaramente il superamento del modello giurisdizionale delineato a Nizza e chiama ad una profonda riflessione sui caratteri di questo nuovo paradigma di tutela, sulle lezioni che vanno tratte dalla sua affermazione, sulle possibilità di un suo ulteriore sviluppo e sull’impatto che lo stesso potrà avere sull’organizzazione interna del nuovo Tribunale.

* L’A. ringrazia i prof. M. Condinanzi, C. Amalfitano e il dr. F. Croci per i commenti e i suggerimenti ricevuti mantenendo piena responsabilità per errori ed orrori.

Despite the abolition of the Civil Service Tribunal, the EU system of judicial protection is not deprived of highly specialized bodies, as demonstrated by the increase in number and role of EU agencies’ boards of appeal and by the Unified Patent Court. Yet these bodies clearly show that specialized judicial protection is established only in the suburbs of the EU judiciary and beyond the institutional boundaries of the Court of justice of the EU, thus undermining the EU system of judicial protection conceived by the Treaties currently in force. This article calls to a deep reflection on the characters of this new decentralised model of specialized judicial protection, on the lessons that can be drawn from its emergence, on the possibilities of its further development and on its impact on the internal organization of the reformed General Court.

KEYWORDS

CJEU – Reform of the GC – Specialised judicial protection – EU agencies – Boards of Appeal – Unified Patent Court

SOMMARIO:

I. La riforma del Tribunale e il futuro del sistema giudiziario dell’Unione europea. - II. L’attuale struttura organizzativa del Tribunale: i (pochi) margini di specializzazione consentiti dalla riforma del regolamento di procedura. - III. Un breve inquadramento delle più rilevanti esperienze di specializzazione 'esterne' alla Corte di giustizia. - IV. Verso un nuovo sistema di tutela giurisdizionale a 'specializzazione decentrata'? - V. La capacità del sistema a 'specializzazione decentrata' di imporsi in nuovi settori e le sfide (e le opportunità). - NOTE


I. La riforma del Tribunale e il futuro del sistema giudiziario dell’Unione europea.

I. Per quanto l’art. 257 TFUE risulti ancora formalmente in vigore (e lo stesso è a dirsi – ed era meno scontato – per il titolo IV bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea), la possibilità che vengano istituiti nuovi tribunali specializzati pare francamente piuttosto remota. In tal senso, la riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione [2] (in seguito: il “regolamento di riforma”), che come noto ha sancito l’incorporazione del Tribunale della funzione pubblica nel Tribunale [3], insieme ad un graduale raddoppiamento dei giudici di quest’ultimo, pare aver ufficialmente sancito ciò che, in verità, si manifestava in maniera abbastanza palese da diverso tempo, ovvero la crisi della struttura tripartita dell’architettura giudiziaria dell’Unione codificata con il trattato di Nizza. Certamente il raddoppio dei giudici del Tribunale potrebbe portare verso quel rafforzamento del ruolo di quest’ultimo che, insieme all’istituzione di tribunali specializzati, costituiva (rectius, a mente dei trattati vigenti, costituisce) l’altro pilastro del sistema giurisdizionale teorizzato a Nizza [4]. Tuttavia, anche ammesso che il Tribunale possa in futuro porsi pienamente al centro del sistema giudiziario dell’Unione, assumendo altresì una competenza in materia pregiudiziale e lasciando alla Corte il ruolo essenzialmente di giudice costituzionale coerente con gli intenti nizzardi, pare in ogni caso che l’insuccesso – che sia chiaro: eminentemente politico [5] – dei tribunali specializzati mini autonomamente la validità del modello giurisdizionale ora formalmente vigente, chiamando già esso solo ad una riflessione sulla direzione che sta prendendo il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione europea all’indomani della riforma del Tribunale. Beninteso: la storia del processo di integrazione europea insegna che i modelli decisi e codificati nei trattati poi ben possono – se non addirittura devono, per garantire il fruttuoso proseguimento dell’esperienza stessa di integrazione – essere modificati strada facendo per venire incontro alle diverse situazioni sociali, economiche e politiche nel frattempo verificatesi; l’Unione economica e monetaria ne è l’esempio più recente e [continua ..]


II. L’attuale struttura organizzativa del Tribunale: i (pochi) margini di specializzazione consentiti dalla riforma del regolamento di procedura.

II. A monte di ogni analisi “esterna”, pare opportuno valutare, all’indomani non solo della riforma del Tribunale, ma anche della più generale refonte delle regole di procedura dei giudici dell’Unione, il quantum di specializzazione rinvenibile all’interno della Corte di giustizia dell’Unione europea – ovvero, stante la notoria assenza dello stesso con riguardo all’organismo apicale tra i due in cui la stessa si articola, esaminare se l’abolizione del Tribunale della funzione pubblica sia stata controbilanciata da elementi di specializzazione, in potenza o in atto, attribuiti direttamente al rinnovato Tribunale. In tal senso, non può che sottolinearsi che l’abolizione del Tribunale della funzione pubblica sembra essere stata accompagnata da una qual certa avversione all’idea di introdurre, seppur in altre forme, elementi di specializzazione dei giudici del Kirchberg. La possibilità di creare sezioni specializzate all’interno del rinnovato Tribunale era stata sì discussa e sostenuta da più parti [7] (in particolare, dalla Commissione europea [8], che si era spinta altresì a prevedere per tal fine delle – inevitabilmente? – complesse procedure di selezione dei giudici [9]); essa, tuttavia, non è stata recepita nel regolamento di riforma infine adottato dal Consiglio. Vero è che, a mente del nuovo art. 25 del proprio Regolamento di procedura (in seguito, RP Trib.), il Tribunale ben potrebbe intervenire in futuro in tal senso, essendo stato dotato del potere di «incaricare una o più sezioni di conoscere cause in materie specifiche». Vero è, altresì, che la disposizione testé menzionata conferisce il potere di istituire sezioni specializzate al Tribunale stesso, e non al legislatore dell’Unione; da tale prospettiva, pertanto, l’assenza di disposizioni relative alla creazione di sezioni specializzate nel regolamento di riforma dello Statuto della Corte si potrebbe astrattamente leggere come un atto di self restraintdel Consiglio. Inoltre, sulla medesima linea argomentativa, occorre evidenziare che l’art. 3, par. 1, del regolamento di riforma afferma che «l’istituzione di ulteriori sezioni specializzate» (corsivo aggiunto) debba comparire tra i temi su cui dovrà soffermarsi una [continua ..]


III. Un breve inquadramento delle più rilevanti esperienze di specializzazione 'esterne' alla Corte di giustizia.

III. Eppure, nonostante lo scenario sin qui descritto, non è possibile affermare che all’indomani della riforma del Tribunale il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione non conosca forme di specializzazione del sapere giudiziario. Esse si trovano, anche grazie ad atti istitutivi di recente adozione, al di fuori del perimetro istituzionale della Corte di giustizia, talvolta divise tra il livello nazionale e quello sovranazionale, talaltra pienamente incardinate in quest’ultimo, ma al tempo stesso sempre ben lontane dal Lussemburgo, sia da un punto di vista geografico, sia – e soprattutto – da una prospettiva gerarchico-istituzionale. In particolare, le prassi più recenti ed interessanti in materia di specializzazione possono individuarsi in due distinte esperienze: Tribunale unificato dei brevetti e le commissioni di ricorso interne a determinate agenzie o istituzioni dell’Unione. Entrambe sono oggetto di un’attenzione crescente da parte della dottrina, a cui dunque si rinvia per un esame di dettaglio delle rispettive caratteristiche; in ragione degli obiettivi già menzionati in apertura, in questa sede preme mettere in luce solamente gli aspetti che seguono. Il Tribunale unificato dei brevetti [16] sarà un giudice “quasi federale”, istituito con un accordo internazionale [17] ma concettualmente del tutto comparabile ad un giudice nazionale, risolvendosi dunque in un giudice comune agli Stati membri dell’Unione (rectius, a quelli che ne hanno sottoscritto il relativo accordo) chiamato a conoscere le cause relative ai brevetti europei rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco [18] e quelli, aventi invece una natura essenzialmente “comunitaria”, rilasciati ai sensi del regolamento sul brevetto europeo con effetti unitari [19]. Esso sarà tenuto a rispettare il primato del diritto dell’Unione, dialogherà con la Corte di giustizia per il tramite del rinvio pregiudiziale e sarà sottoposto a tutti i vincoli previsti per i giudici nazionali. L’accordo internazionale che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti ancora non è entrato in vigore, mancando la ratifica del Regno Unito e della Germania e, quindi, avendo un destino legato – come molti dossier, purtroppo – ai futuri negoziati sul recesso britannico dall’Unione [20]. Tuttavia, esso [continua ..]


IV. Verso un nuovo sistema di tutela giurisdizionale a 'specializzazione decentrata'?

IV. Di fronte allo scenario sin qui descritto, pare opportuno valutare se la struttura tripartita teorizzata a Nizza (e ripresa nella lettera dei trattati al momento vigenti) non stia lasciando il passo all’emersione di un nuovo sistema di tutela giurisdizionale che, ancorché articolandosi secondo modalità distinte a seconda degli organismi con cui si estrinseca, si caratterizza comunque per elementi comuni e innovativi. Tale riflessione non può che muovere dall’affrontare due questioni distinte, ma connesse tra loro. In primo luogo, alla luce dell’analisi delle esperienze di specializzazione descritte in precedenza, occorre esaminare se questo sistema di decentralizzazione della tutela specializzata possa veramente essere definito come tale; ovvero, in altre parole, chiedersi se esso si stia effettivamente affermando in settori diversi replicando sistematicamente alcuni tratti salienti. In secondo luogo, non ci si può esimere dal valutare se tale eventuale sistema possa effettivamente definirsi come nuovo e alternativo a quello nizzardo, così da poter chiamare al cambio di paradigma. La risposta a tali interrogativi, in breve, sembra essere positiva: già allo stato attuale la moltiplicazione delle istanze di tutela specializzata decentrata sembra aver assunto i tratti di una certa sistematicità – magari “inconscia” e priva di un quadro programmatico chiaro e condiviso – che, per quanto non possa definirsi stricto sensu come “nuova”, riprendendo piuttosto posizioni non dissimili da quelle espresse numerosi decenni fa, va chiaramente a delineare un quadro distinto e alternativo a quello teorizzato a Nizza, superandolo e modificandolo su alcuni aspetti essenziali. A tali conclusioni depongono diversi elementi. In primo luogo, la sedimentazione della prassi: il fenomeno della “specializzazione decentrata” vede ormai una rilevante pluralità di organismi istituiti dal legislatore dell’Unione non solo in una serie nutrita e distinta di settori, a riprova della validità della scelta, ma anche entro un lasso temporale di ormai quasi venticinque anni, quindi estremamente significativo della presenza di un consolidato consenso sul punto da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione. In secondo luogo, parimenti chiara sembra ormai la tendenza a costituire forme di specializzazione al [continua ..]


V. La capacità del sistema a 'specializzazione decentrata' di imporsi in nuovi settori e le sfide (e le opportunità).

V. Individuati i cardini giuridici attorno ai quali sembra possibile rinvenire l’emersione di un nuovo sistema di tutela giurisdizionale a specializzazione “periferica”, è possibile interrogarsi sui margini di futura, ulteriore, affermazione del fenomeno, nonché sulle sfide e le opportunità che lo stesso suscita. Quanto alla capacità di tale sistema di replicarsi in nuovi settori, può osservarsi come, da un lato, tale sistema abbia già dimostrato di potersi concretizzare secondo forme piuttosto distinte sia nella natura giuridica (commissione di ricorso interna ad un’agenzia dell’Unione, o ad un’istituzione dell’Unione, oppure ancora giudice comune di alcuni Stati membri dell’Unione) sia nella modulazione interna dei principi cardine della specializzazione (quali la composizione del collegio giudicante, la selezione e la formazione dei giudici, le regole di procedura, e via dicendo). Di conseguenza, tale modello si caratterizza per una forte flessibilità (che, come già menzionato, costituisce sicuramente una delle chiavi della sua imposizione sul paradigma dei tribunali specializzati); da tale prospettiva, pertanto, le possibilità che lo stesso possa trovare nuove applicazioni e ripetersi anche in settori al momento ancora soggetti a forme di tutela giurisdizionale di tipo “generalista” paiono piuttosto elevate. Dall’altro lato, tuttavia, è giocoforza evidenziare come la decentralizzazione delle forme specializzate di tutela dei diritti implica, per sua stessa natura, una pari decentralizzazione, a monte, dei soggetti chiamati ad adottare gli atti impugnati. Il continuo successo di tale modello, pertanto, risulta fortemente connesso con un determinato sviluppo, più in generale, della struttura istituzionale dell’Unione e, in particolare, con la continua affermazione delle agenzie quali organismi decentrati dotati di poteri decisionali vincolanti. Come noto, da quasi trent’anni le agenzie conoscono una fase di continua proliferazione e, in particolare nell’ultimo lustro, ad esse sono stati conferiti sempre maggiori poteri [52]; la legittimazione in tal senso ottenuta dalla Corte di giustizia nella causa Short selling [53] ha, peraltro, parzialmente compensato – quantomeno agli occhi del legislatore – lo scarsissimo riconoscimento che tali enti godono nel [continua ..]


NOTE