argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In una sentenza del 2 aprile 2020 (C-830/18, Landkreis Südliche Weinstraße c. PF e a.) la Corte di giustizia ha precisato che l’art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che subordina la presa in carico del trasporto scolastico da parte di una regione al requisito della residenza nel territorio di tale regione costituisce una discriminazione indiretta, in quanto, per sua stessa natura, può incidere maggiormente sui lavoratori frontalieri che su quelli nazionali. Di conseguenza, le difficoltà pratiche connesse all’efficace organizzazione del trasporto scolastico all’interno di una regione non costituiscono un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare una misura nazionale qualificata come discriminazione indiretta.