Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

17/10/2019 - Sentenza della Corte di giustizia sull’obbligo di separare gli spazi di produzione della “Mozzarella di Bufala Campana DOP”

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Facendo seguito a un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano, la Corte di giustizia ha precisato (17 ottobre 2019, C‑569/18, Caseificio Cirigliana Srl) che l’art. 4, lett. c), e l’art. 7, par. 1, lett. e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché il disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP», devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come il decreto ministeriale n. 76262 del 9 settembre 2014 (Modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di bufala Campana DOP»), che dispone che l’attività di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» abbia luogo in spazi esclusivamente destinati a detta produzione, sia pure dentro uno stesso ed unico stabilimento, e nei quali siano vietati la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP) «Mozzarella di Bufala Campana», se tale normativa costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto o per assicurare il rispetto del disciplinare di detta DOP, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.