Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

24/09/2019 - Pronuncia della Corte di giustizia sul rispetto del diritto all’oblio nei motori di ricerca

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Su rinvio del Conseil d’État francese la Corte di giustizia si è pronunciata (24 settembre 2019, C-507/17, Google LLC, succeduta alla Google Inc. c. Commission nationale de l’informatique et des libertés) sul punto se la direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, e il regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, entrambi del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , impongano al gestore di un motore di ricerca, quando lo stesso accoglie una domanda di deindicizzazione, di effettuare quest’ultima su tutte le versioni del suo motore di ricerca o se, al contrario, esso sia tenuto ad effettuarla solo sulle versioni del suddetto motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, oppure solo su quella corrispondente allo Stato membro di residenza del beneficiario della deindicizzazione.

Al riguardo la Corte ha innanzitutto ricordato che il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine Internet pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine Internet di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine sia di per sé lecita. Ma essa ha anche precisato che dalla citata normativa dell’Unione non emerge che il legislatore europeo abbia scelto di attribuire ai diritti dei singoli una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri. Non risulta neppure che esso abbia inteso imporre a un operatore, come Google, un obbligo di deindicizzazione riguardante anche le versioni nazionali del suo motore di ricerca che non corrispondono agli Stati membri.

La Corte ha quindi concluso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall’interessato, eventualmente a seguito di un’ingiunzione di un’autorità di controllo o di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, sussiste l‘obbligo di effettuare tale deindicizzazione unicamente nelle versioni del suo motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e ad adottare misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. In tal senso, una simile deindicizzazione deve, se necessario, accompagnarsi a misure che permettano effettivamente di impedire - o quantomeno di scoraggiarli seriamente dal farlo - agli utenti di Internet che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri di accedere, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca mediante una versione «extra UE» del suddetto motore, ai link oggetto della domanda di deindicizzazione. Il giudice nazionale dovrà verificare che le misure attuate dalla Google Inc. soddisfino tali esigenze.

Infine, la Corte ha osservato che il diritto dell’Unione, pur non imponendo, allo stato attuale, che la deindicizzazione verta su tutte le versioni del motore di ricerca, neppure lo vieta. Pertanto, le autorità degli Stati membri restano competenti ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali, un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall’altro, il diritto alla libertà d’informazione e, al termine di tale bilanciamento, a richiedere, se del caso, che il gestore di tale motore di ricerca effettui una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore.