Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

05/09/2019 - La possibilità di pagare tramite addebito diretto SEPA non può essere subordinata al requisito del domicilio sul territorio nazionale

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: Corte di giustizia SEPA

Con la sentenza pregiudiziale del 5 settembre 2019, C-28/18, Verein für Konsumenteninformation c. Deutsche Bahn AG), la Corte di giustizia ha precisato che il regolamento (UE) n.260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, osta a una clausola contrattuale, che escluda il pagamento mediante lo schema di addebito diretto SEPA qualora il pagatore non abbia il proprio domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività. Infatti, poiché il più delle volte i consumatori dispongono di un conto di pagamento nello Stato membro in cui hanno il loro domicilio, il requisito del domicilio sul territorio nazionale equivale indirettamente a designare lo Stato membro nel quale il conto di pagamento deve essere situato, il che è esplicitamente vietato, dal regolamento, al beneficiario di un addebito diretto. Attraverso tale divieto, il regolamento intende consentire ai consumatori di utilizzare, ai fini di un pagamento mediante addebito diretto, un solo e medesimo conto di pagamento per qualsiasi operazione all’interno dell’Unione, riducendo così i costi legati al mantenimento di più conti di pagamento.