Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

24/06/2019 - Le disposizioni della normativa polacca sull’abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema sono contrarie al diritto dell’Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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A seguito del ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione contro la Polonia a causa delle violazioni del principio di indipendenza della magistratura, create dalla nuova legge polacca sulla Corte suprema, la Corte di giustizia ha pronunciato oggi, 24 giugno 2019, la sua sentenza al riguardo (causa C-619/18, Commissione c. Polonia).

La Corte vi rammenta, anzitutto, che il diritto dell’Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, i valori comuni indicati all’art. 2 TUE. Tale premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca, tra gli Stati membri e, in particolare, tra i loro organi giurisdizionali, nel riconoscimento di tali valori su cui si fonda l’Unione, tra cui quello dello Stato di diritto, e, dunque, nel rispetto del diritto dell’Unione che li attua.

Peraltro, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione. Ne consegue che gli Stati membri devono stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi della Carta, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Più specificamente, ogni Stato membro deve, a norma dell’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, garantire che gli organi facenti parte, in quanto «organo giurisdizionale» ai sensi del diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali in tali settori soddisfino i requisiti di una tutela siffatta. E per garantire che un organo come la Corte suprema sia in grado di offrire detta tutela, è di primaria importanza preservare l’indipendenza di detto organo. Di conseguenza, le norme nazionali censurate dalla Commissione nel suo ricorso possono essere vagliate alla luce del citato art. 19, par. 1, secondo comma, TUE.

La Corte ha pertanto concluso che l’applicazione della misura di abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema ai giudici in carica presso tale organo giurisdizionale non è giustificata da una finalità legittima e lede il principio di inamovibilità dei giudici intrinsecamente connesso alla loro indipendenza.