Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

21/05/2019 - La soppressione da parte dell’Ungheria dei diritti di usufrutto intestati a cittadini di altri Stati membri su terreni agricoli situati sul suo territorio, viola il diritto di proprietà garantito dalla Carta dei diritti fondamentali

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 21 maggio 2019 (C-235/17, Commissione c. Ungheria), la Corte ha stabilito che, incidendo sui diritti di usufrutto di cui cittadini di altri Stati membri sono titolari, direttamente o indirettamente (cioè mediante una persona giuridica), la normativa ungherese che prevede la soppressione dei diritti d’usufrutto costituiti su terreni agricoli situati in Ungheria a favore di persone non aventi un vincolo di stretta parentela col proprietario dà luogo a una restrizione al principio della libera circolazione dei capitali che, nel caso di specie, non può essere giustificata, conformemente al principio di proporzionalità, né dal fatto che l’Ungheria intenda riservare i terreni agricoli alle persone che li sfruttano e impedire l’acquisto di tali terreni a fini speculativi, né da una presunta volontà del legislatore ungherese di sanzionare infrazioni alle norme nazionali sul controllo dei cambi e sull’acquisto di terreni agricoli asseritamente commesse dagli acquirenti stranieri dei diritti di usufrutto.

La Corte sottolinea inoltre che, quando uno Stato membro tenta di giustificare la restrizione, da parte di una normativa nazionale, di una o più libertà fondamentali, la compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione deve essere esaminata tanto alla luce delle eccezioni previste dal Trattato e dalla giurisprudenza della Corte per giustificare un ostacolo alla libertà in questione, quanto alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dell’Unione europea. Infatti, tali diritti fondamentali sono applicabili a tutte le situazioni regolate dal diritto dell’Unione, tra cui quella nella quale uno Stato membro desidera così beneficiare di una deroga al principio generale che vieta ogni restrizione alle predette libertà.

Alla luce di ciò deve ritenersi che la privazione di proprietà risultante dalla normativa contestata non essendo giustificata da ragioni di pubblico interesse, né accompagnata da un regime di pagamento di una giusta indennità in tempo utile, lede il diritto di proprietà garantito dalla Carta. La Corte ha quindi concluso che l’Ungheria, avendo adottando la normativa controversa, è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dal principio della libera circolazione dei capitali e dalla disposizione della Carta relativa al diritto di proprietà.