Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

29/11/2016 - Secondo l'Avvocato generale Szpunar, l'ampio margine di discrezionalità attribuito alle autorità di uno Stato membro nel valutare le 'minacce alla pubblica sicurezza' nel contesto dell'immigrazione (in particolare, quella a fini di studio), nonché l'intensità del sindacato giurisdizionale in proposito, sono soggetti a stringenti limiti

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nelle sue conclusioni, presentate il 29 novembre 2016, nel caso Fahimian (causa C‑544/15), relativo a una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla interpretazione della direttiva 2004/114/CEdel Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, l’Avvocato generale Szpunar sostiene che, nello stabilire se un cittadino di un paese terzo sia considerato una “minaccia alla pubblica sicurezza”, ai sensi segnatamente dell’art. 6, par. 1, lett. d), della citata direttiva, un’autorità di uno Stato membro, nell’ambito dell’ampio margine discrezionale riconosciutole, è tenuta (tuttavia) a: i) verificare, accertare ed esaminare compiutamente tutti fatti pertinenti; ii) fornire informazioni concrete circa i motivi per cui una persona è considerata una minaccia alla pubblica sicurezza; e iii) effettuare una ponderazione complessiva di tutti gli interessi pertinenti. In tale contesto, precisa l’Avvocato generale, il sindacato giurisdizionale deve incentrarsi esclusivamente nel verificare che i limiti di tale potere discrezionale siano stati rispettati.

Sempre secondo l’Avvocato generale, la suddetta disposizione della direttiva in questione non osta a che uno Stato membro rifiuti il rilascio di un visto a un cittadino di un paese terzo, il quale ha conseguito il proprio diploma di laurea presso un istituto iscritto in un regolamento del Consiglio in quanto entità coinvolta in attività nucleari o relative a missili balistici e che figura fra le entità che forniscono sostegno al governo di uno Stato terzo, e intende svolgere un progetto di ricerca in detto Stato membro, ove le autorità di tale Stato membro abbiano accertato la sussistenza del rischio che il cittadino del paese terzo impieghi in modo improprio le conoscenze acquisite in detto Stato membro per finalità che costituiscono una minaccia alla sicurezza esterna o interna dello stesso Stato membro.