Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/12/2018 - La Corte si pronuncia sul metodo di calcolo 'pro-rata' dell’IVA, come previsto dal sistema fiscale italiano

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Pronunciandosi a seguito di un rinvio pregiudiziale operato dalla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, con una sentenza del 14 dicembre 2016, resa nel caso Mercedes Benz Italia (causa C–378/15), la Corte di giustizia ha affermato, in sostanza, che il diritto dell’Unione (segnatamente, l’art. 17, par. 5, terzo comma, lett. d), e l’art. 19 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) non osta a una normativa, come quella italiana, che prevede, per i soggetti ad attività “mista” (ossia, imponibile ed esente), un trattamento omogeneo delle attività tassate e delle attività esenti, mediante applicazione di un unico pro-rata (della detrazione e della corrispondente imposta) su tutti gli acquisti.

Inoltre, la Corte ha stabilito, essenzialmente, che è conforme al diritto dell’Unione il sistema italiano che, per identificare le operazioni “meramente accessorie” a quelle imponibili, richiede di avere riguardo al fatturato complessivo dell’impresa.

In particolare, la Corte ha evidenziato che, secondo la suddetta direttiva, il pro-rata di detrazione è una frazione al cui numeratore sta il fatturato delle operazioni imponibili e al denominatore la somma di tale fatturato e del fatturato esente. È vero che tale pro-rata di detrazione si applica, di regola, agli acquisti di beni destinati a un utilizzo promiscuo (cioè utilizzati contemporaneamente sia per attività esenti, non meramente accessorie, sia per attività assoggettate ad IVA svolte dallo stesso imprenditore). Tuttavia, le disposizioni della stessa direttiva prevedono un’eccezione, costituita dalla possibilità, per gli Stati membri, di consentire il medesimo criterio del pro-rata di detrazione a tutti i beni e servizi destinati ai due tipi di operazioni, “ivate” o esenti; e – si badi bene – qui la direttiva non richiede la promiscuità o contemporaneità della destinazione dei beni: ciò significa che la detrazione pro-rata può applicarsi, in via eccezionale, sia a beni acquistati per essere destinati esclusivamente a operazioni soggette ad IVA, sia a beni acquistati per essere destinati esclusivamente a operazioni esenti (beninteso, purché non meramente accessorie all’attività imponibile). Secondo la Corte, tale eccezione, come applicata nel sistema italiano, è conforme all’obiettivo della direttiva di autorizzare criteri semplificati di calcolo dell’IVA e della detrazione.