Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/02/2017 - La Corte di giustizia riconosce la competenza dell'Unione europea a concludere da sola il trattato di Marrakech sull'accesso alle pubblicazioni da parte delle persone non vedenti o con disabilità visive

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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La Corte di giustizia ha pronunciato il suo parere (n. 3/15, del 14 febbraio 2017) sulla competenza o meno dell’Unione a concludere da sola (cioè senza la partecipazione degli Stati membri) il trattato di Marrakech, firmato il 27 giugno 2013, nel quadro dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), per facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La richiesta di parere era stata inoltrata dalla Commissione a seguito della non adozione da parte del Consiglio della sua proposta di decisione di conclusione di tale trattato da parte della sola Unione. Nel frattempo il trattato è entrato in vigore il 30 settembre 2016 a seguito del raggiungimento, con quella del Canada, delle venti ratifiche previste dal suo art. 18.

Nel suo parere la Corte ha in effetti escluso che l’Unione disponga al riguardo di una competenza esclusiva a titolo di politica commerciale comune, dato che il trattato di Marrakech ha, da un lato, lo scopo non di promuovere, facilitare o disciplinare il commercio internazionale degli esemplari in formato accessibile, bensì di migliorare la condizione dei beneficiari facilitando, in diversi modi, l’accesso di tali persone alle opere pubblicate; e, dall’altro lato, gli scambi transfrontalieri di esemplari in formato accessibile da esso previsti non possono essere assimilati a scambi internazionali effettuati da operatori normali a fini commerciali

Tuttavia, la Corte ha osservato che il complesso degli obblighi previsti dal trattato di Marrakech rientra in un ambito già coperto in gran parte da «norme comuni dell’Unione» dettate dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, con la conseguenza che la conclusione di detto trattato può incidere su queste norme o modificarne la portata. In ragione di ciò la Corte ha concluso che l’Unione dispone, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, par. 2, TFUE, di una competenza esclusiva e che il trattato può essere concluso dall’Unione da sola, senza la partecipazione degli Stati membri.