Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

28/02/2017 - Secondo il Tribunale l'accordo con la Turchia sui migranti del marzo 2016 non è un accordo internazionale dell'Unione, né è ad essa giuridicamente imputabile

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: migranti - Turchia

Con tre ordinanze d’identico tenore del 28 febbraio 2017 (T-192/16, T-193/16 e T-257/16), il Tribunale dell’Unione si è dichiarato incompetente e ha quindi respinto tre ricorsi introdotti, a norma dell’art. 263 TFUE, da due cittadini pakistani e un cittadino afgano nei confronti del c.d. accordo sui migranti del 18 marzo 2016 tra Unione europea e Turchia, la dichiarazione congiunta, cioè, adottata in quella data a margine del Consiglio europeo e con la quale i Capi di Stato o di governo dell’Unione europea e la Turchia hanno concordato una serie di misure dirette a fermare la migrazione irregolare in transito dalla Turchia verso l’Unione.

I tre ricorrenti, richiedenti asilo in Grecia, avevano presentato i loro ricorsi temendo, in caso di rigetto delle loro domande d’asilo, di poter essere rinviati in Turchia in applicazione di tale “accordo”, con il conseguente rischio di essere perseguitati se fossero ritornati nei loro rispettivi paesi di origine; e a questo fine essi contestavano la legittimità dell’“accordo” in questione, eccependo in particolare la sua conformità alle norme del TFUE relative alla conclusione di accordi internazionali con paesi terzi da parte dell’Unione.

Nelle sue ordinanze, il Tribunale ha invece ritenuto che né il Consiglio europeo né alcun’altra istituzione dell’Unione hanno concluso un accordo con il governo turco in merito alla crisi migratoria; ciò perché, anche supponendo che un accordo internazionale possa essere stato concordato informalmente con il Primo ministro turco nel corso della riunione del Consiglio europeo del 18 marzo 2016, esso sarebbe stato concluso dai capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione e non da un’istituzione, quale che sia, dell’Unione. Orbene, concludono le tre ordinanze, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 263 TFUE, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un accordo internazionale concluso dagli Stati membri