Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

28/07/2016 - La Corte conferma le misure restrittive adottate dell’Unione nei confronti del procuratore generale dello Zimbabwe e di altre 120 persone e società di tale paese per gravi violazioni dei diritti umani

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 28 luglio 2016, resa nel caso Tomana e a. c. Consiglio e Commissione (causa C‑330/15 P), la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione del sig. Tomana,procuratore generale dello Zimbabwe, e di altre 120 persone e società contro l’omonima sentenza del Tribunale, del 22 aprile 2015 (causa T‑190/12), con cui quest’ultimo aveva confermato le misure di congelamento di fondi e di restrizione di determinate libertà personali imposte nei confronti dei ricorrenti (nel 2012) in considerazione delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo di detto paese.

Nella suddetta sentenza, la Corte ritiene – al pari del Tribunale – che le persone fisiche, le cui attività costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto nello Zimbabwe, nonché le persone giuridiche facenti capo a tali persone fisiche, non debbano essere tenute distinte dagli associati ai membri del governo di detto paese, ma costituiscano, in realtà, una categoria particolare di tali associati. Inoltre, sempre secondo la Corte, le persone che occupano alte cariche, quali i soggetti coinvolti in operazioni militari, di polizia o di sicurezza, devono essere considerate pienamente associate al governo del paese in questione, a meno che non dimostrino con azioni concrete di aver respinto le pratiche di tale governo. In questo contesto, far riferimento alla qualità di dette persone o ai posti che esse occupano è sufficiente per attestare la fondatezza delle misure imposte nei loro confronti, fermo restando che un simile riferimento non equivale a una presunzione. Inoltre, il riferimento al fatto che una persona abbia esercitato in passato funzioni che consentono di qualificarla, durante l’esercizio delle stesse, come membro del governo dello Zimbabwe o come associato a un tale membro, costituisce una giustificazione sufficiente per qualificarla, dopo la cessazione delle sue funzioni, come associato ai membri del governo. La Corte conclude che il Tribunale ha correttamente verificato la fondatezza delle misure restrittive in questione sulla base di un insieme di indizi relativi alla situazione, alle funzioni e alle relazioni di tali persone nell’ambito del regime dello Zimbabwe.