Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

19/07/2016 - Secondo l’Avvocato generale Saugmandsgaard Øe, un obbligo generale di conservazione dei dati imposto da uno Stato membro ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica è compatibile con il diritto dell’Unione purché rispetti garanzie rigorose

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nelle sue conclusioni, presentate il 19 luglio 2016 nelle cause riunite Tele2 Sverige (causa C‑203/15) e Davis e.a. (causa C‑698/15), relative a due rinvii pregiudiziali sollevati rispettivamente dalla Corte amministrativa d’appello di Stoccolma e dalla Court of Appeal dell’Inghilterra e del Galles, l’Avvocato generale Saugmandsgaard Øe suggerisce alla Corte di giustizia di dichiarare che un obbligo generale di conservazione dei dati può essere compatibile con il diritto dell’Unione purché subordinato al rispetto di requisiti rigorosi. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le caratteristiche pertinenti dei regimi nazionali, se tali requisiti sussistano.

In primo luogo, infatti, l’obbligo generale di conservazione e le garanzie che l’accompagnano devono essere previsti da misure legislative o regolamentari che possiedano le qualità dell’accessibilità, della prevedibilità e della tutela adeguata nei confronti dell’arbitrio. In secondo luogo, l’obbligo deve rispettare il contenuto essenziale del diritto alla vita privata nonché del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, previsti dalla Carta dei diritti fondamentali. In terzo luogo, l’Avvocato generale valuta che solo la lotta contro le infrazioni gravi costituisca un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un obbligo generale di conservazione dei dati. Inoltre, egli sottolinea che tale obbligo deve rispettare i requisiti enunciati nella nota sentenza della Corte di giustizia (dell’8 aprile 2014) relativa al caso Digital Rights Ireland (cause riunite C‑293/12 e C‑594/12) per quanto riguarda l’accesso ai dati, la durata della loro conservazione nonché la tutela e la sicurezza dei dati stessi, al fine di limitare allo stretto necessario la lesione dei diritti fondamentali. Infine, l’obbligo generale di conservazione dei dati deve essere proporzionato, in una società democratica, all’obiettivo della lotta contro le infrazioni gravi, il che implica che i gravi rischi causati da tale obbligo in una società democratica non debbano essere sproporzionati rispetto ai vantaggi che ne derivano nella lotta contro le infrazioni gravi.