Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

07/07/2016 - A chi dà in affitto spazi di un'area mercatale può essere ingiunto di far cessare le infrazioni in materia di marchio commesse dai commercianti attivi in tali spazi attraverso la vendita di merce contraffatta

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 7 luglio 2016, resa nel caso Tommy Hilfiger Licensing e a. (causa C‑494/15), la Corte di giustizia ha dichiarato, in sostanza, che la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretata nel senso che rientra nella nozione – da essa prevista – di «intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale» il locatario di un’area di mercato che concede in sublocazione i diversi punti vendita situati in tale area a commercianti, alcuni dei quali utilizzano il loro spazio per vendere merci contraffatte di prodotti di marca.

La Corte ha inoltre stabilito che la suddetta direttiva va interpretata nel senso che i presupposti ai quali è subordinato il provvedimento ingiuntivo rivolto a un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un’area di mercato sono identici a quelli relativi ai provvedimenti ingiuntivi che possono essere rivolti agli intermediari attivi su uno spazio commerciale on-line, enunciati dalla stessa Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, resa nel caso L’Oréal e a. (causa C-324/09); e ciò poiché l’ambito d’applicazione della direttiva non è limitato al commercio elettronico. Ne consegue, secondo la Corte, che anche al gestore di un’area di mercato “fisica” può essere ingiunto di far cessare le infrazioni commesse dai commercianti in materia di marchi e di prendere provvedimenti diretti a prevenire nuove infrazioni.

Del pari, i giudici di Lussemburgo osservano che le condizioni alle quali è subordinata l’ingiunzione emessa da un’autorità giudiziaria nei confronti di un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un’area di mercato sono identiche a quelle applicabili alle ingiunzioni rivolte agli intermediari su uno spazio commerciale on-line. Così, ogni necessario provvedimento ingiuntivo, ai sensi della direttiva 2004/48, può essere adottato soltanto se garantisce un giusto equilibrio tra la protezione della proprietà intellettuale e l’assenza di ostacoli al commercio legittimo.