Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

30/06/2016 - Il genitore cittadino di uno Stato terzo che ha l'effettivo affidamento di un cittadino dell'Unione minorenne può soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 30 giugno 2016, resa nel caso NA (causa C‑115/15), la Corte di giustizia ha dichiarato che la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che un cittadino di uno Stato terzo, divorziato da un cittadino dell’Unione, da cui ha subito atti di violenza domestica durante il matrimonio, non può beneficiare del mantenimento del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, qualora l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia successivo alla partenza del coniuge cittadino dell’Unione da detto Stato membro.

Inoltre la Corte ha stabilito che il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che un figlio e il genitore cittadino di uno Stato terzo che ne ha l’affidamento esclusivo beneficiano di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, in una situazione come quella del caso di specie in cui l’altro genitore è cittadino dell’Unione e ha lavorato in tale Stato membro ma ha cessato di risiedervi prima che il minore abbia iniziato a frequentarvi la scuola.

I giudici di Lussemburgo hanno poi sancito che l’art. 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che non conferisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante né a un cittadino dell’Unione minorenne, che risiede dalla nascita in tale Stato membro del quale non ha la cittadinanza, né al genitore, cittadino di uno Stato terzo, che ne ha l’affidamento esclusivo, qualora gli stessi beneficino di un diritto di soggiorno in tale Stato membro ai sensi di una disposizione del diritto derivato dell’Unione.

Infine la Corte ha stabilito che l’art. 21 TFUE va interpretato nel senso che esso conferisce a detto cittadino dell’Unione minorenne un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, purché soddisfi le condizioni enunciate dalla direttiva 2004/38 (segnatamente al suo art. 7, par. 1). In tal caso, sempre secondo la Corte, la stessa disposizione consente al genitore che ha l’effettivo affidamento di tale cittadino dell’Unione di soggiornare con quest’ultimo nello Stato membro ospitante.