Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

29/06/2016 - La decisione di chiusura di un procedimento penale nei confronti di una persona senza lo svolgimento di un’istruzione approfondita non può essere considerata definitiva ai fini dell’applicazione del principio ne bis in idem

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 29 giugno 2016, resa nel caso Kossowski (causa C‑486/14), la Corte di giustizia ha stabilito che il principio del ne bis in idem come sancito, nello specifico, dall’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (CAAS), del 14 giugno 1985, letto alla luce dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che una decisione del pubblico ministero che pone fine all’azione penale e conclude definitivamente, salvo riapertura o annullamento, il procedimento di istruzione condotto nei confronti di una persona, senza che siano state irrogate sanzioni, non può essere considerata una “decisione definitiva”, ai sensi di tali disposizioni, qualora dalla motivazione di una simile decisione risulti che il suddetto procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un’istruzione approfondita, laddove la mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio dell’assenza di un’istruzione siffatta.

In particolare, la Corte ha osservato che, per determinare se una decisione ‘giudichi’ definitivamente una persona, ai sensi del suddetto art. 54 della CAAS, occorra accertarsi che tale decisione sia stata pronunciata a seguito di un esame condotto nel merito della causa. La Corte ha dunque considerato chenon è stata preceduta da un esame svolto nel merito la decisione che – come quella del caso di specie – pone fine al procedimento penale nell’ambito del quale il pubblico ministero (polacco) non ha condotto un’istruzione approfondita al fine di raccogliere ed esaminare elementi di prova poiché non ha provveduto a sentire i testimoni e nemmeno a verificare le indicazioni della vittima per il solo motivo che l’accusato si era rifiutato di deporre e che la vittima e un testimone de relato risiedevano in uno Stato membro (la Germania) diverso da quello dove si è svolto il procedimento.