Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

01/03/2016 - La Corte di Strasburgo torna a pronunciarsi sul mancato rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza alla Corte di Lussemburgo: il caso Arlewin

argomento: Giurisprudenza - Internazionale

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Con una sentenza del 1° marzo 2016 nel caso Arlewin c. Svezia (22302/10) la Corte europea dei diritti dell’uomo si è nuovamente pronunciata (v. in questa Rubrica i precedenti: casi Wind Telecomunicazioni (5159/14) e Schipani (38369/09) sul mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte del giudice di ultima istanza. Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, il diniego di giurisdizione operato nei diversi gradi di giudizio ad opera delle corti svedesi, in ragione del mancato rinvio alla Corte di giustizia per la presunta assenza di dubbi interpretativi rispetto a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale ripreso dalla legge svedese, costituisce una violazione del diritto di accesso alla giustizia tutelato dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950.

Pur non affrontando la questione espressamente, la sentenza evidenzia i limiti della c.d. “dottrina dell’atto chiaro” (v. Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, CILFIT), allorché il mancato rinvio pregiudiziale ad opera del giudice di ultima istanza sia (erroneamente) determinato dalla convinzione che le disposizioni di diritto dell’Unione in questione costituiscano un “atto chiaro e inequivocabile”.