Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

09/03/2017 - Libera circolazione dei servizi giuridici: la Corte di giustizia si pronuncia a favore di una normativa di uno Stato membro che riserva in maniera esclusiva ai notai l'autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 9 marzo 2017 la Corte di giustizia si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale (causa C-342/15, Piringer) volto a interpretare l'applicabilità dell'art.56 TFUE rispetto ad una normativa nazionale, quale quella austriaca, che esclude la certificazione dell'autenticità delle firme apposte sugli atti necessari alla costituzione o trasferimento di diritti su beni immobili dalla libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati, riservando tale attività ai notai.

Nella sentenza si evidenzia l’importanza decisiva del libro fondiario nelle transazioni immobiliari negli Stati membri in cui esiste un notariato di tipo latino e, nello specifico, nel regime austriaco dove le annotazioni producono effetti costitutivi. L'autentica ivi effettuata rappresenta una componente fondamentale per assicurare la certezza del diritto nonché una funzione deflattiva della giustizia, che rientrano tra i compiti e le responsabilità dello Stato. La Corte riconosce, infatti, che l'intervento del notaio sia rilevante e necessario per l'annotazione nel libro fondiario in quanto, a differenza dall'autentica degli avvocati, che si limitano a confermare l'identità dei soggetti che appongono la firma, l'autentica notarile implica che questi professionisti vengano a conoscenza del contenuto dell'atto allo scopo di assicurare la regolarità della transazione che si intende concludere e la verifica della capacità delle parti di compiere atti giuridici.

Su queste motivazioni la Corte ha stabilito che la limitazione delle attività connesse all'autenticazione degli atti relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali immobiliari a una specifica categoria di professionisti, quali i notai, costituisce un motivo imperativo di interesse generale - in particolare la tutela della buona amministrazione della giustizia - tale da giustificare una limitazione alla libera circolazione dei servizi.