Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/03/2017 - Il fatto che le azioni armate di un gruppo di liberazione nazionale possano costituire attività di forze armate ai sensi del diritto internazionale umanitario non pregiudica la loro qualificazione come 'atti terroristici' ai fini del diritto dell'Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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La Corte di giustizia si è pronunciata oggi (14 marzo 2017, causa C-158/14, A e a. c. Minister van Buitenlandse Zaken), su rinvio del Raad van State (Consiglio di Stato) olandese, in relazione alla nozione di «atti terroristici» nel quadro dell’applicazione del diritto dell’Unione. Il giudice rimettente, adito da un gruppo armato cingalese, le “Tigri per la liberazione della patria Tamil”, le aveva infatti chiesto se eventuali incongruenze tra tale nozione nel diritto dell’Unione e nel diritto internazionale potessero pregiudicare la validità di un regolamento di esecuzione del Consiglio (regolamento (UE) n. 610/2010, del 12 luglio 2010, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo) che manteneva il gruppo in questione in un elenco di gruppi coinvolti in atti terroristici e sottoposti a misure restrittive. Secondo il Raad van State, infatti, esisterebbe un consenso internazionale sul fatto che, ai sensi del diritto internazionale umanitario, le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, come rivendicano appunto di essere le suddette “Tigri”, non debbano essere considerate attività terroristiche.

Nella sua sentenza, la Corte afferma invece che il diritto internazionale umanitario persegue scopi diversi da quelli del diritto dell’Unione. Inoltre, sebbene talune delle Convenzioni internazionali menzionate dal Raad van State escludano dal proprio ambito di applicazione le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, ai sensi del diritto internazionale umanitario, esse non vietano nondimeno agli Stati parti di qualificare come atti terroristici alcune di tali attività, o di prevenire la commissione di tali atti. Di conseguenza, la Corte conclude che le attività di forze armate in periodo di conflitto armato, ai sensi del diritto internazionale umanitario, possono configurare «atti terroristici», ai sensi del diritto dell’Unione.