Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

08/09/2015 - Ancora sulla compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice di ultima istanza. La Corte di Strasburgo rigetta il ricorso nel caso Wind.

argomento: Giurisprudenza - Internazionale

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Con sentenza dell’8 settembre 2015 nel caso Wind Telecomunicazioni s.p.a. c. Italia (5159/14), la Corte di Strasburgo è ritornata su un caso di mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte di un giudice di ultima istanza, dopo la recente sentenza Schipani (vedila in questa rubrica).

Ma, a differenza da Schipani, in questa nuova sentenza la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso, perché il mancato rinvio pregiudiziale da parte della Corte di cassazione italiana (riguardante l’interpretazione dell’art. 267 TFUE in relazione ai limiti dell’obbligo che ne deriva per il giudice di ultima istanza) trovava una motivazione implicita, nella sentenza di questa, nella circostanza che la richiesta di rinvio della ricorrente appariva “manifestamente non pertinente nel caso di specie”.

Infatti, la Cassazione era stata adita con un ricorso per motivi di giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost., contro una precedente sentenza del Consiglio di Stato, con cui questo, senza dar seguito a sua volta alla richiesta della ricorrente di porre un quesito pregiudiziale, si era pronunciato sull’art. 82 TCE. Dovendo perciò la Corte di cassazione limitarsi a controllare il rispetto dei “limiti esterni” della “funzione giurisdizionale” del Consiglio di Stato, essa non era competente a stabilire se, rigettando una domanda di rinvio pregiudiziale, tale organo avesse soddisfatto le condizioni poste dall’art. 267: anche in caso di inosservanza di tali condizioni, non sarebbe stato ravvisabile, infatti, alcun difetto di giurisdizione.