Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

28/03/2017 - La Corte di giustizia è competente a statuire in via pregiudiziale sulla legittimità delle misure restrittive adottate nei confronti di singoli o di entità nell’ambito della PESC

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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A seguito di un ricorso presentato dalla società russa Rosneft e diretto a contestare, da un lato, la validità, alla luce del diritto dell’Unione, delle misure restrittive adottate dal Consiglio nei suoi confronti, nel quadro della reazione alle azioni intraprese dalla Russia per destabilizzare la situazione in Ucraina, con una decisione del 31 luglio 2014 (n. 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/872/PESC, del 4 dicembre 2014) e un regolamento emanato in pari data (n. 833/2014/UE, come modificato dal regolamento (UE) n. 1290/2014, del 4 dicembre 2014), dall’altro lato, la validità delle misure di esecuzione adottate dal Regno Unito in base a tali atti del Consiglio, l’Alta Corte di giustizia britannica (High Court of Justice, England and Wales) ha a suo tempo introdotto un rinvio pregiudiziale di validità alla Corte di giustizia dell’Unione.

Nella conseguente sentenza emanata il 28 marzo 2017 (causa C-72/15), quest’ultima, oltre a escludere la sussistenza di alcun elemento atto a inficiare la validità della decisione o del regolamento, ha affermato la sua competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità di un atto adottato in base alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune («PESC»), quale la decisione del Consiglio. Essa ha nondimeno precisato che il rinvio pregiudiziale deve vertere o sul controllo della legittimità della decisione stessa alla luce dell’art. 40 TUE (articolo che disciplina sostanzialmente i rapporti tra la PESC e le altre politiche dell’Unione) o sul controllo della legittimità delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche.