Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/06/2016 - Secondo l’Avvocato generale Szpunar, la normativa UE in materia di prestiti di libri 'cartacei-tradizionali' si applica anche a quelli 'digitali'

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nelle sue conclusioni presentate il 16 giugno 2016, nel caso Vereniging Openbare Bibliotheken (causa C-174/15), l’Avvocato generale Szpunar propone alla Corte, in sostanza, di dichiarare che la messa a disposizione del pubblico di libri digitali da parte delle biblioteche per un periodo limitato rientra nel “diritto di prestito” sancito dalla direttiva 2006/115/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

Secondo l’Avvocato generale, un’interpretazione della nozione di prestito, prevista da tale direttiva, che includa anche quello dei libri digitali, benché non menzionato esplicitamente, non è in contrasto né con la finalità né con il tenore letterale della stessa direttiva ed è frutto di un’interpretazione “dinamica” o “evolutiva” della medesima direttiva (consistente essenzialmente nel riconoscere che il prestito di libri digitali è un equivalente moderno del prestito di libri cartacei), la quale è l’unica in grado di garantire l’efficacia della normativa comunitaria in questione a fronte della rapidità dell’evoluzione tecnologica ed economica. Inoltre, d’avviso dell’Avvocato generale, a fronte di un contesto nel quale le biblioteche prestano effettivamente libri in formato digitale, attraverso contratti di licenza conclusi con gli editori, circostanza da cui traggono vantaggio principalmente questi ultimi o gli altri intermediari del commercio di libri digitali, senza che gli autori ricevano una remunerazione adeguata, affermare che il prestito digitale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/115 permette agli autori di percepire un’equa remunerazione a tale titolo.

Infine, l’Avvocato generale ritiene che, introducendo – sulla base delle disposizioni della suddetta direttiva – l’eccezione per il prestito pubblico dei libri digitali, gli Stati membri possano esigere che tali libri siano stati precedentemente messi a disposizione del pubblico dal titolare del diritto o con il suo consenso e che provengano da fonti lecite.