Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

28/03/2017 - Il Tribunale ha ritenuto che, ai fini del pagamento di una penalità di mora, una sentenza di condanna del Portogallo da parte della Corte di giustizia dovesse ritenersi attuata solo con la notifica alla Commissione del provvedimento nazionale adottato a tal fine, e non con l'adozione in quanto tale di questo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: pagamento di penalità

A seguito della decisione, notificatagli dal Segretariato generale della Commissione europea con la lettera SG-Greffe (2015) D/11533, del 12 ottobre 2015, con cui quest’ultima gli ingiungeva il pagamento della penalità di mora comminata ai sensi dell’art. 260, par. 2, TFUE dalla Corte di giustizia con sentenza del 25 giugno 2014 (Commissione c. Portogallo, causa C-76/13), per la mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna ex art. 260, par. 1, il 16 dicembre 2015 il Portogallo aveva impugnato dinanzi al Tribunale detta decisione contestando il fatto che la Commissione abbia ritenuto applicabile la penalità di mora dalla data della seconda sentenza di condanna della Corte fino al 21 agosto 2014, data di notifica da parte del Portogallo del provvedimento che sanava l’inadempimento, benché tale provvedimento fosse entrato in vigore il precedente 1° giugno e, quindi, addirittura prima della pronuncia della seconda sentenza.

Con una sentenza del 28 marzo 2017 (Portogallo c. Commissione, causa T-733/15), il Tribunale viene ora a respingere il ricorso portoghese, pronunciandosi nel senso che la produzione della prova dell’avvenuto adempimento, con la notifica alla Commissione del relativo provvedimento, è da considerarsi, alla luce della sentenza della Corte di giustizia, parte integrante delle misure necessarie a realizzare la piena attuazione di tale sentenza.