Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/06/2016 - Secondo l’Avvo'ato generale Wahl, la 'direttiva appalti' non è applicabile alle procedure di gara finalizzate al rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nelle sue conclusioni presentate il 16 giugno 2016, nel caso Politanò (causa C-225/15), l’Avvocato generale Wahl propone alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria relativamente alla normativa italiana in materia di gioco d’azzardo e, nello specifico, ai requisiti imposti ai candidati concessionari (nuovi concorrenti) in occasione della gara d’appalto indetta nel 2012 in forza del c.d. «Bando Monti» (di cui in GURI del 30 luglio 2012, n. 88, 5a Serie speciale, p. 15, e in GUUE S 145, del 31 luglio 2012), consistenti nell’obbligo per tali soggetti, laddove non in grado di dimostrare un fatturato minimo di due milioni di euro in determinato periodo, di fornire la prova della loro solidità finanziaria mediante dichiarazioni prodotte da almeno due istituti bancari, affermando che la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e in particolare il suo art. 47, non è applicabile a tale normativa. Secondo l’Avvocato generale, infatti, ai sensi dell’art. 17 di detta direttiva, sono esclusi dal campo d’applicazione di quest’ultima le fattispecie che non ineriscono il mercato pubblico, quali – come nel caso di specie – le concessioni di servizi in cui il vantaggio per il concessionario consiste esclusivamente nel poter esercitare un’attività assumendone il rischio d’impresa.

L’Avvocato generale propone inoltre alla Corte di dichiarare che la libertà di stabilimento sancita dall’art. 49 TFUE nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella in questione, che, per il rilascio delle concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, escluda dalla procedura di gara gli operatori che non sono stati in grado di fornire dichiarazioni provenienti da due istituti bancari diversi, nei limiti in cui tale condizione soddisfi il principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare se un siffatto requisito, tenuto conto del complesso delle circostanze del caso di specie, sia giustificato e proporzionato rispetto all’obiettivo prefissato.